Articolo 2043 codice civile: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Questo, il dettato dell'art. 2043 c.c., da considerarsi un vero e proprio caposaldo del nostro ordinamento giuridico. "Alterum non laedere" (non ledere il diritto d'altri) è avvertito da ognuno di noi come baluardo della giustizia.
Un principio che non ci lascia mai, che accompagna ogni aspetto della quotidianità. Perfino il campo da calcio dove Holly e Benji stanno giocando la loro partita decisiva. Uno scarto, due, poi uno ancora: Holly guadagna sempre più terreno prima di trovarsi faccia a faccia con uno dei suoi più forti avversari. L'argentino Diaz entra in scivolata contro di lui e, intenzionato a prendere il possesso di palla a tutti i costi, gli colpisce violentemente un ginocchio.
La disposizione del codice prevede che qualsiasi comportamento colposo o doloso che cagioni un danno, comporti l'insorgere dell'obbligazione al risarcimento. Quando parliamo di colpa, si ricordi, intendiamo il verificarsi di un evento non voluto dall'agente e che si produce quale causa di negligenza (grave disattenzione), imprudenza o imperizia (mancanza di abilità tecnica). Il dolo è identificabile, invece, ogni volta che l'evento dannoso venga preveduto e voluto dall'agente. Sarebbe, in questo caso, forse difficile qualificare come colposo il comportamento di Diaz, anch'egli giocatore esperto, essendosi scagliato impetuosamente contro Holly con il preciso obiettivo di conquistarsi la palla.
Uno dei concetti chiave dell'art. 2043 c.c. risulta proprio essere quello di "danno ingiusto": una categoria che ha subito un grande sviluppo e che tutelava, in principio, i soli diritti soggettivi (tra i primi, i diritti della persona e i diritti patrimoniali), per poi espandersi ed assumere un carattere "atipico", non predefinito, ricomprendendo gli interessi più diversi.
Certo è che di danno "ingiusto" dovrà trattarsi, e sarà tale quello in cui non sia identificabile una causa di giustificazione (nel comportamento di chi danneggia) e si leda un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Holly potrebbe allora, benissimo appellarsi all'art. 2043 c.c., vedendo pregiudicate ad un tempo la sua integrità fisica e la sua capacità alla prestazione lavorativa, essendo calciatore di professione.
La lesione cagionata potrà essere qualificata diversamente. Si produrrà un danno, in primis, di natura patrimoniale (art. 2043 c.c.), cioè una lesione valutabile economicamente, sempre risarcibile. In aggiunta, un possibile danno "non patrimoniale" (art. 2059 c.c.): anch'esso frutto dell'evoluta sensibilità giuridica, non è di carattere patrimoniale (economico) in quanto configurato, sin dall'inizio, come danno di natura morale, legato alla sofferenza psichica della persona.
Holly, per esempio, oltre all'offesa fisica potrebbe lamentare anche la sofferenza derivante dal fatto di dover, in seguito al grave incidente, abbandonare il campo da calcio, la sua più grande passione nonché ragion di vita. Il danno non patrimoniale, però, non è sempre risarcibile: la sua sussistenza sarà lasciata alla valutazione del giudice, che quindi deciderà, nel nostro caso, sulla richiesta del calciatore a fronte del danno prodotto e del tipo di interessi in gioco che sono stati lesi dal comportamento altrui.