Mago Merlino non ne può più di sopportare i capricci di Re Artù. Per di più, il clima rigido del regno d'Inghilterra gli provoca degli insopportabili reumatismi. È proprio l'ora che il buon mago si conceda una sana vacanza ad Honolulu. Arrivato all'aeroporto di Londra, Merlino si accorge però che il suo volo –prenotato con una compagnia rigorosamente low-cost – è stato cancellato per cause sconosciute. Di fronte a questo inconveniente, il mago pensa che forse avrebbe fatto meglio ad usare la magia… almeno non avrebbe perso i soldi del volo…
Eppure Merlino non sa che l'Unione Europea dispone di una regolamentazione che tutela i diritti dei passeggeri dei vettori aerei in caso di cancellazione del volo: il Regolamento CE n. 261 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004. L'obiettivo principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri nell'UE e armonizzare le leggi in materia tra gli Stati Membri.
Ai sensi dell'art. 3, il Regolamento si applica solo nello spazio aereo dell'UE. In particolare, non occorre che a richiedere il risarcimento sia un cittadino dell'Unione ma soltanto che il volo sia partito da un aeroporto all'interno dell'UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato all'interno dell'UE (con una compagnia aerea europea) o da Islanda, Norvegia o Svizzera. Mago Merlino, provenendo dall'Inghilterra potrebbe quindi appellarsi al presente Regolamento.
In caso di cancellazione del volo, l'art. 5 stabilisce che ai passeggeri siano offerti:
- un rimborso entro sette giorni del biglietto oppure un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure l'imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento;
- pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica;
- in caso di volo alternativo, quando l'orario di partenza per il nuovo volo è ritardato di almeno un giorno, la sistemazione in albergo ed il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione;
- una compensazione pecuniaria a meno che:
- i passeggeri non siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima dell'orario di partenza;
- i passeggeri non siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto;
- i passeggeri non siano stati informati della cancellazione del volo almeno sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
La compensazione pecuniaria, a norma dell'art. 7, pagata in contanti, mediante bonifico, con versamenti o assegni bancari o, previo accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, è di:
- € 250 per le tratte inferiori o pari a 1.500 Km;
- € 400 per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km;
- € 600 per le tratte aree che non rientrano nelle suddette tipologie. La distanza Londra-Honolulu è di circa 7000 km, quindi il caso di Merlino rientrerebbe nell'ultima fattispecie.
Le compensazioni sono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi l'orario previsto dal volo originariamente prenotato: di due ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 Km, tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km; quattro ore per le tratte aree che non rientrano nelle suddette tipologie.
In aggiunta alla compensazione pecuniaria, il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande durante l'attesa, alla sistemazione alberghiera se sia necessario pernottare, al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica. Insomma, Merlino potrebbe tranquillamente rilassarsi a spese della compagnia aerea mentre attende l'esito del suo volo.
Il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria (ma è comunque tenuto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all'imbarco su un volo alternativo, nonché all'assistenza al passeggero) se può dimostrare che la cancellazione del volo sia dovuta a cause di forza maggiore, tra cui avverse condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, congestione del traffico aereo.
Nel nostro caso, dato che Mago Merlino è stato informato della cancellazione del volo una volta giunto all'aeroporto e la compagnia aerea non ha fornito spiegazioni circa tale accadimento, egli ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto e a una compensazione pecuniaria di 600 €.
I diritti del nostro passeggero magico sono quindi in buone mani!