Semola a passeggio con Merlino, prima di provare l'esperienza dentro lo stagno trasformandosi in pesce, si sfoga con il suo maestro; lui è un orfano e un ragazzo per diventare cavaliere deve essere di nobili origini, perciò lui non potrà mai diventarlo.
Questa sua affermazione non è del tutto vera se si considerano i passi in avanti effettuati dal nostro legislatore nel corso degli anni anche sulla spinta del diritto internazionale che su questa materia ha sempre manifestato grande sensibilità. In particolare la legge n. 184/1983 e successive modifiche hanno autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; e il d.lgs. n. 154/2013 che ha pienamente equiparato la posizione del figlio legittimo con quella del figlio adottivo dal punto di vista successorio. Nella fattispecie in esame l'adozione è prettamente interna per cui basterà una rapida disamina del nostro codice civile al libro secondo dedicato alle successioni per individuare tale equiparazione, e questo sia nella successione legittima, sia in quella legale.</p<
Anche Semola succederà a Ettore a prescindere che il papà adottivo faccia testamento o meno. Infatti in forza dell'attuale art. 536 c.c., anche il figlio adottivo, parificato al figlio legittimo, avrà diritto ad una quota in caso in cui il padre lasci tutto per testamento ad altri; Semola avrebbe perciò diritto di agire nei confronti dello stesso Caio nel caso in cui Ettore lasciasse tutta la quota riservata ai discendenti al fratello maggiore.
Se questo vale in caso di testamento, a fortiori varrà anche nel caso in cui Ettore muoia senza lasciare testamento, in questo caso, non essendoci coniuge, ai sensi dell'art. 567 c.c. Semola e Caio succederanno per la metà ciascuno dei beni di Ettore, torre traballante inclusa.
Unica differenza ancora in vigore tra il figlio legittimo e il figlio adottivo riguarda i casi di divisione, infatti la legge prevede ancora una facoltà da parte del figlio legittimo di poter ottenere la piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili derivanti da successione con il pagamento in denaro del conguaglio e quindi con il valore venale della metà dei beni spettanti al figlio adottivo. Questa differenza, ripeto, riguarda esclusivamente i beni immobili e non i beni mobili e il titolo nobiliare, almeno questo tema non è mai stato oggetto di controversie successivamente alle riforme, tenendo anche presente che la nobiltà, in Italia, dal 1946 non ha più un valore giuridico riconosciuto.
Semola frattanto, quale figlio adottivo, è del tutto equiparabile a Caio e quindi avrebbe potuto partecipare alla giostra riservata ai cavalieri, ma infondo, facendo da scudiero al fratello e dovendogli recuperare una spada, possiamo affermare che le cose al futuro re d'Inghilterra siano andate molto meglio così.
Roberto Ciliberto