Woody è in pericolo perché la mamma di Andy ha comprato un nuovo giocattolo che, presto, prenderà il suo posto nel cuore del suo amichetto umano. Ma, da giuristi paranoici quali siamo, domandiamoci: come ha comprato la mamma di Andy Buzz?
Questo è un contratto che, qualora non abbia vizi risulta perfezionato al momento della consegna di Buzz del negoziante di giocattoli alla mamma e dal pagamento della mamma al negoziante. Non sempre però tutto fila liscio.
Che succederebbe se Buzz avesse delle svastiche sul petto o il negoziante avesse raggirato la madre inducendola a comprarlo? Benvenuti nel terreno della nullità ed annullabilità del contratto.
NULLITÀ art. 1418cc.
Il contratto è nullo quando contrario norme imperative (Buzz è illegale perché presenta svastiche ovunque), quando mancano o non si sono realizzati uno dei quattro requisiti del contratto (accordo, causa, oggetto, forma), quando la causa è illecita (l'acquisto di Buzz altro non è che un capro espiatorio per incitare la prostituzione minorile) e l'oggetto del contratto è impossibile, illecito o indeterminato (Buzz non esiste).
ANNULLABILITÀ art. 1425cc.
Si ha quando fra i contraenti (mamma Andy e negoziante) vi è una situazione di incapacità di intendere e volere o a contrarre ex 1425cc (La mamma di Andy è talmente gasata perché ha vinto alla lotteria che spende soldi a caso e, proprio al momento dell'acquisto era talmente eccitata che ha acquistato Buzz senza pensarci quando in realtà voleva comprare il Ciccio Bello Pipi Pupu) e quando si incorre nei vizi del consenso di errore, violenza e dolo.
DIFFERENZE.
a) Qualora venga rilevata la nullità il contratto è come se non fosse mai esistito, mentre per l'annullabilità il contratto non viene travolto e nemmeno gli acquisti a titolo oneroso dei terzi
b) Chiunque vi abbia interesse è legittimato ad agire, salvo i termini di prescrizione delle azioni.
c) Nel caso di annullamento, questo può essere domandato solo dalla parte lesa entro 5 anni dalla scoperta di dolo, errore, violenza e dal cessato stato di incapacità.
NB: la nullità può travolgere anche alcune clausole, ma in questo caso, a meno che non sia in casi estremi, non viene dichiarato nullo il contratto. Qui si parla di Nullità Parziale.