Alice è nei guai! La Regina di Cuori la accusa di averle fatto perdere le staffe durante una partita a croquet, fatto che, nel Paese delle Meraviglie, costituisce reato grave.
La malcapitata deve ora comparire dinanzi a un tribunale che la giudicherà. Ma che ingiustizia: il tribunale è composto dalla stessa Regina, dal Re di Cuori e da altri suoi pari! Siamo senz'altro in presenza di una causa di nullità di ordine generale nel processo penale.
La nullità di ordine generale è prevista dall'art. 178 c.p.p. ed è determinata da violazioni di norme procedurali riguardanti: 1. le condizioni di capacità del giudice ed il numero dei giudici necessario a costituire i collegi giudicanti (nel nostro caso, il collegio giudicante formato dalla Regina, dal Re di Cuori e dalla giuria non soddisfa questo criterio dal momento che è imparziale e già intenzionato a condannare la povera Alice alla decapitazione); 2. l'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione penale (non vi è un vero e proprio PM nel processo ad Alice, ma solo una Regina-giudice-inquisitrice); 3. La partecipazione al procedimento del PM; 4. l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private (Alice non dispone di alcun avvocato difensore, sigh!). 5. la citazione in giudizio della persona offesa e del querelante (quel che accadrebbe se Alice non avesse ricevuto alcuna notifica della citazione a giudizio da parte del Bianconiglio).
Le prime due categorie di violazioni e la quinta rientrano nelle nullità assolute ex art. 179 c.p.p., insanabili e rilevate d'ufficio, mentre la terza e la quarta categoria rientrano nelle nullità a regime intermedio ex art.180 c.p.p. Quest'ultime sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Tutte le nullità che non rientrano nelle nullità di cui sopra sono nullità relative e quindi hanno carattere residuale (art. 181 c.p.p.).
La situazione in cui si è cacciata la povera Alice è chiara: il suo processo ha sia vizi di nullità assoluta che a regime intermedio: il collegio giudicante è incapace, non vi è un PM e l'imputato non è rappresentato! Non le resta che eccepire la nullità dell'atto ex art. 182 c.p.p.