Se non avete ancora visto Sing 2 il consiglio è di rimediare al più presto: finirete per cantare a squarciagola anche voi insieme a tutti i protagonisti (aspettatevi i brividi con Clay Calloway, che porta in versione cartone le melodie di Bono degli U2).
Fate però attenzione a Mr. Crystal, il lupo bianco magnate dell'intrattenimento di Redshore City che ingaggia il gruppo di Buster Moon per mettere in scena uno spettacolo spaziale, che vede come guest star proprio Clay Calloway, ritiratosi dalle scene anni addietro.
Purtroppo per i nostri amici, sembra che le cose prendano una brutta piega quando Mr. Crystal, da altezzoso uomo d'affari, si mostra per come è realmente: uno spietato predatore, che fa capire in modo molto chiaro a Buster quale sarà la sua fine se non farà esattamente quello che gli viene detto.
Buster è terrorizzato e, dopo che la collaboratrice di Mr. Crystal gli dice chiaro e tondo che la sua unica possibilità di sopravvivenza è fuggire immediatamente il più lontano possibile e non fare più ritorno, si precipita ad avvertire i suoi amici. Correndo a perdifiato li chiama: "scappate! Tutti quanti! Non c'è tempo per spiegare!".
Il suo stato d'animo emerge chiaramente quando, per il timore che gli scagnozzi di Mr. Crystal lo abbiano trovato, si nasconde dentro un baule sperando solamente di sopravvivere.
Mr. Crystal e i suoi scagnozzi commettono diverse azioni criminose, per le quali è possibile ipotizzare anche l'aggravante dell'aver agito con metodo mafioso prevista dall'art. 416 bis 1 c.p.
Abbiamo già parlato del metodo mafioso con il cartone Shark Tale (leggi l'articolo qui) e, per la precisione, con Don Lino, lo squalo boss che tiene sotto scacco il reef e che pretende il pizzo dagli altri pesci.
Don Lino e i suoi scagnozzi rientrano nella prima ipotesi del primo comma dell'articolo, che recita: "per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà".
Sappiamo bene quindi che significa agire 'con metodo mafioso' ma nel caso di Mr. Crystal sorge un dubbio, dal momento che il lupo bianco non è a capo di una cosca malavitosa e non fa nulla per agevolarne una.
Egli, tuttavia, agisce con i medesimi metodi, creando un clima intimidatorio e coartando le vittime che sono forzate ad accontentare spontaneamente i loro aggressori: l'assenza di una struttura organizzata consente lo stesso di applicare l'aggravante dell'articolo 416 bis 1 c.p. e, in particolare, della prima parte dell'articolo?
Infatti "avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis" vuol dire proprio che un soggetto compie delle azioni comportandosi in un certo modo, tipico delle associazioni mafiose.
La risposta è affermativa: una recente sentenza della Cassazione ha infatti ribadito proprio questo, che la struttura della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art. 416 bis c.p., nè che l’agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Cass. Sezione Prima Penale, Sent. 21 febbraio 2022, n. 6035).
Ti aspettiamo davanti al tribunale di Redshore City caro Mr. Crystal!!