La nostra adorata Ariel si trova in difficoltà. Aiuto! #aiutiamoariel La cattiva Ursula infatti le ha fatto firmare un contratto, un pochino sfavorevole, in cui si prevede che qualora lei in tre giorni non riceva il bacio del vero amore sarà per sempre in possesso di Ursula.
Maaa, è legale un contratto così sfavorevole per una sola parte? No! Interviene qui la disciplina delle clausole vessatorie (dette anche clausole abusive) recepite dall'ordinamento italiano dopo una direttiva comunitaria del 1993 dapprima con l'art. 1469 cc e successivamente con il Codice del consumo introdotto dal d.lgs. n. 206/2005.
Si considerano vessatorie quelle clausole inserite in un contratto concluso tra un professionista (Ursula-professionista del male) e un consumatore(Ariel) in cui queste provocano un forte squilibrio nei confronti di quest'ultimo.
RATIO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE: tutelare il consumatore, considerato contraente debole, dagli affamati "lupi" dell'economia che farebbero di tutto per imbrogliare chi non è competente in materia per qualche soldo in più. Ma Attenzione, non credere che queste clausole vessatorie siano solo per mega operazioni finanziarie e/o cose grandi.
Anche quando si compra un telefonino vi sono clausole immodificabili che, se qualora le leggiamo e sono troppo sfavorevoli per noi, possiamo ritenerle vessatorie, a meno che non riproducano uno specifica disposizione di legge italiana o trattati EU o internazionali.
Fondamentale a proposito è l'ARTICOLO 33 del codice del consumo che elenca tassativamente tali clausole, mentre l'art. 36 nr.2 indica tre clausole sempre nulle.
ESEMPI di clausole vessatorie? l'attribuzione al solo professionista della facoltà di recesso (Ursula può recedere quando vuole Ariel no); la clausola che sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
NB: 1) numerose sono le deroghe espressamente previste per i contratti che hanno a oggetto la prestazione di servizi finanziari. 2) qualora il contratto abbia clausole vessatorie questo non si ritiene nullo ma solo le clausole e la nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.