"Fuori dalla mia chiesa" fece tuonare in una notte buia e tempestosa Fra Tuck, indignato perché lo Sceriffo di Nottingham aveva rubato gli ultimi cents dalla cassetta delle elemosina della chiesa. Ma il frate, preso dalle emozioni e dall'ira mal si comportò con lo Sceriffo che venne così sbattuto fuori dalla chiesa di Tuck.
Lo sventurato chierico nel fare ciò commise però il reato di "violenza e minaccia nei confronti di pubblico ufficiale" ex 336 c.p e lo Sceriffo colse subito l'occasione per infliggergli una misura precautelare: l'arresto (in flagranza).
Ex art. 382 c.p.p. si intende per flagranza "chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".
Ed il nostro povero Fra Tuck nell'oltraggiare il pubblico ufficiale (lo Sceriffo) commise il reato ex 337 c.p. .
L'arresto in flagranza può essere obbigatorio o facoltativo.
Ex art. 380 c.p.p. l'arresto in flagranza è obbligatorio qualora un soggetto sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato per cui la legge stabilisce la pena all'ergastolo o una reclusione non inferiore ai 5 anni e nel massimo dei 20 oppure qualora un soggetto ponga in essere delitti contro l'incolumità pubblica, la personalità dello Stato, il delitto di riduzione in schiavitù o ancora il delitto di violenza sessuale ex 609 bis o il delitto di atti sessuali con minorenne ex 609 quater.
Sarà invece facoltativo ex art. 381 c.p.p. qualora la polizia giudiziaria colga un soggetto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure nei casi di violenza o minaccia nei confronti di pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, furto, truffa e molti altri previsti dal medesimo articolo.
Una volta compiuto l'arresto, la polizia giudiziaria (Crucco e Tonto) deve verificare che il delitto compiuto non rientri fra i casi di non punibilità o giustificazione ex 385 e poi darne immediata notizia al PM (lo Sceriffo). Nel nostro caso però, avendo compiuto l'arresto lo sceriffo, il ruolo della PG è indifferente.
Subito dopo l'arresto la PG dovrà informare in maniera chiara e precisa dei propri diritti e delle sue facoltà (chiamare un difensore, avvertire i familiari, l'assistenza medica) il soggetto arrestato e il giudice, ex art 391 c.p.p. verificherà che l'arrestato abbia ricevuto la comunicazione/informazione dei diritti a lui spettanti. Se le informazioni sono carenti sarà il giudice stesso (il Principe Giovanni) a fornire integralmente/completare la comunicazione.
Normalmente, una volta che la PG ha effettuato l'arresto, deve darne comunicazione al PM entro 24 ore e quest'ultimo, entro 48 ore, dovrà chiedere la convalida dell'arresto al giudice (il GIP) ex 389 c.p.p. che a sua voltà avrà 48 ore per decidere sulla convalida (391 c.p.p. c.7 ).
Entro le 48 ore dall'avvenuta comunicazione, il GIP (il Principe Giovanni) fissa l'udienza di convalida che si svolge nel luogo dove p custodita la persona e prevede la presenza facoltativa del PM ma necessaria del difensore. Qualora il PM/Sceriffo sia presente costui illustrerà le sue ragioni e chiederà di adottare una misura cautelare nei confronti del soggetto (nel nostro caso la custodia in carcere).
Il giudice quindi, sempre nelle 48 ore, valuterà l'operato della PG ma allo stesso tempo valuterà se infliggere nei confronti del soggetto una misura cautelare.
Ex art. 391 commi 5 e 6 infatti, la semplice convalida di arresto non è più sufficiente a trattenere il soggetto in carcere in quanto questa attiene solo all'atto privativo della libertà e non legittimando l'ulteriore protrazione dello stato di arresto.
Quindi sia che il GIP convalidi senza che commini una misura cautelare, sia che non convalidi l'arresto, il soggetto deve essere immediatamente liberato.
Per l'arresto può essere posto ricorso per Cassazione mentre per la misura cautelare adottata il normale mezzo di impugnazione del riesame ex 309 c.p.p.