In Grecia tutti sono impazziti per il loro eroe preferito, Hercules e, per questo motivo, quel furbone, ha creato la propria linea di scarpe, accessori e souvenir che sta andando letteralmente a ruba. Il monopolio di Hercules è assoluto. Ma che succederebbe se il povero Ade volesse anche lui creare la propria linea di scarpe e souvenir?
Interviene in questo caso l'istituto dell'antitrust, quel complesso di norme nazionali e comunitarie poste a tutela della libertà di concorrenza fra le imprese e finalizzate al suo corretto svolgimento e alla repressione delle pratiche di concorrenza sleale, disciplinate e racchiuse all'interno del trattato istitutivo CEE come modificato dal Trattato di Amsterdam.
A livello EUROPEO, si puniscono principalmente : a) le intese pregiudizievoli al commercio fra stati membri e restrittive della concorrenza all'interno del mercato comune (due imprese molto forti appartenenti a due stati esteri La Hercules SPA e la Odino SPA vengono redarguite qualora abbiano in mente di mettersi d'accordo per danneggiare il commercio all'interno del mercato EU) b) divieto di esercizio abusivo della propria posizione dominante nel mercato comune. Il controllo finale sulla normativa Eu dell'antitrust è demandato alla Corte di Giustizia.
IN ITALIA la normativa è dettata dalla L. 287/90 che istituisce un'Autorità garante della concorrenza che ha il compito di vigilare, con ampi poteri di istruttoria e decisionali, sul rispetto della normativa. Si vieta (con la nullità) le intese fra le imprese che limitino o impediscano o restringano o falsano la concorrenza interna (Se la Hercules SPA si allea per produrre scarpe con la Zeus SPA interviene l'Autorità garante). L'art. 3 tutela, come lett.b di questa spiegazione, l'esercizio abusivo della propria posizione dominante che si ha quando l'impresa a) impone direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose b) impedire o limita la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato a danno dei consumatori c) applica nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni che determinano per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza.
NB: La legislazione nazionale è operativa soltanto per i comportamenti anticoncorrenziali limitati al mercato nazionale; in caso di pratiche monopolistiche di rilievo comunitario troverà piena attuazione la disciplina comunitaria.