La bella sirenetta Ariel vive in fondo al mare e ha 16 anni. Dopo aver per caso conosciuto il principe Eric, se ne innamora follemente e per poterlo rivedere e stare con lui, si rivolge alla perfida strega del mare Ursula.
Quest'ultima conclude con Ariel un contratto a prestazioni corrispettive: in cambio della voce di Ariel, Ursula la trasformerà in un essere umano per 3 giorni.
Ma la povera Ariel, essendo minorenne, è in qualche modo tutelata dall'ordinamento?
La risposta è sì, grazie all'istituto dell'annullabilità del contratto (clicca qui per scoprire la differenza fra nullità e annullabilità del contratto).
Le due cause di annullabilità del contratto sono rappresentate dall'incapacità legale (art. 1425 primo comma) o naturale (art. 1425 secondo comma e art. 428) e dai c.d. vizi del consenso (errore, dolo, violenza).
In materia di incapacità legale di contrarre, in particolare, l'art. 1425 c.c. primo comma dispone che "il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre" e cioè se la parte, al momento della conclusione del contratto, era minore, interdetta o inabilitata. Questo vuol dire che Ariel, essendo sedicenne all'epoca della stipulazione del contratto con Ursula, potrà agire in giudizio per chiedere l'annullamento del contratto.
È importante precisare che in tema di minore età e annullamento del contratto viene in rilievo anche l'art. 1426 c.c. in base al quale "il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto". Questo significa che il contratto con Ursula non sarebbe annullabile se Ariel, attraverso un artificio e/o una macchinazione oggettivamente idonea ad indurre in errore l'altra contraente, avesse convinto Ursula di aver già compiuto 18 anni, inducendola a stipulare il contratto.
M.S.