Il sig. Litwak, proprietario della sala giochi in cui vivono Ralph e Vanellope, decide di installare il Wi-Fi negandovi, però, l'accesso ai personaggi dei videogiochi.
Durante un match a Sugar Rush, il gioco in cui la pilota Vanellope è protagonista, il volante della console si rompe e il sig. Litwak decide di scollegare per sempre il gioco, essendo impossibilitato a comprare il costosissimo pezzo di ricambio su eBay.
Per risolvere la situazione ed aiutare la sua piccola amica, Ralph ha l'idea di entrare in Internet tramite il router Wi-Fi e procurarsi il nuovo volante su eBay. Per farlo, Ralph e Vanellope, eludono la sorveglianza inoltrandosi nella zona vietata.
Ma che reato hanno commesso Ralph e Vanellope introducendosi nel router senza il consenso?
Ebbene le loro condotte potrebbero integrare il reato di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" disciplinato dall'art. 615-ter del codice penale.
Il suddetto articolo, al comma 1, punisce con la reclusione fino a tre anni
"chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".
La norma si pone a tutela del domicilio informatico, identificato quale luogo di proiezione immateriale dell'individuo e quindi come spazio ideale di pertinenza della sfera individuale.
Quello che il legislatore tutela è pertanto il diritto alla riservatezza del legittimo titolare del sistema informatico o telematico.
Come affermato dall'art. 1 della Convenzione europea sulla criminalità informatica di Budapest del 23 Novembre 2001 (ratificata con Legge 18 marzo 2008 n.48), un "sistema informatico" può essere definito come qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi collegati o interconnessi, uno o più dei quali, nell'ambito di un programma, esegue il trattamento automatico dei dati.
Un sistema telematico, invece, consiste in un insieme di apparecchiature che consentono l'elaborazione e la trasmissione di dati a distanza.
Il delitto, quindi, si configura, qualora i suddetti sistemi siano protetti da misure di sicurezza.
Nel nostro esempio, Ralph e Vanellope si introducono abusivamente nel router di Litwak, raggirando la guardia che si trovava al suo ingresso e passando al di sotto del nastro posto per impedirne l'accesso.
Pertanto, la loro condotta integra il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici.
Nello specifico, i due amici pongono in essere la prima delle due condotte individuate dall’art. 615-ter c.p. (introduzione abusiva), mentre l'altra sanziona chi permanga nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
A proposito di introduzione abusiva, è interessante ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. VI, 4 ottobre 1999, n. 3067) in cui si è affermato che, trattandosi di un reato di mera condotta, esso si perfeziona con la sola violazione del domicilio informatico
"indipendentemente dallo scopo che si propone l'autore dell'abuso".
La Corte ha, infatti, ricordato che il legislatore, riferendosi al domicilio digitale ha voluto individuare il luogo
"in cui può estrinsecarsi la personalità umana […] per salvaguardarlo da qualsiasi tipo di intrusione"
senza che sia necessaria l'effettiva lesione della riservatezza dei legittimi utenti.
Allo stesso modo, Ralph e Vanellope non hanno alcuna intenzione di ledere la riservatezza del sig. Litwak. Loro desiderano solo accedere ad internet ma lo fanno con la coscienza e la volontà di introdursi abusivamente nel sistema informatico e telematico di Litwak, e quindi integrando anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, cioè il dolo generico.