A Parigi, la cantante lirica in pensione Madama Adelaide, non avendo parenti in vita decide di lasciare tutto il suo patrimonio alla sua amata gatta Duchessa e, per redigere il suo testamento, decide di rivolgersi all'avvocato Georges Hautecourt, suo caro amico d'infanzia.
Ora, immaginiamo che la povera Adelaide muoia per un improvviso arresto cardiaco. Duchessa, in virtù del testamento, diventa l'erede del patrimonio Bonfamille. La povera gatta, però, non ha intenzione di prendersi in carico questa responsabilità e decide di rinunciarvi. Duchessa quindi rinuncia all’eredità.
Con l'espressione "rinuncia all'eredità" s'intende quell'atto attraverso il quale il chiamato, l'erede, manifesta la sua volontà di non voler acquistare l'eredità, ossia di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto.
Di conseguenza, quando il chiamato rinuncia all'eredità diviene un soggetto completamente estraneo alla successione e quindi nessun creditore si potrà rivolgere a lui per un eventuale pagamento dei debiti ereditari.
Nella maggior parte dei casi, si rinuncia all'eredità quando i debiti ereditari sono superiori ai vantaggi che può disporre il chiamato, evitando così di soddisfare con i propri beni i possibili creditori del defunto e ai sensi dell'art. 480 c.c..
Il diritto di rinuncia all'eredità, così come quello di accettazione dell’eredità art. 459 c.c. (leggi qui l’articolo sull’accettazione dell’eredità), si prescrive, ossia può essere esercitato, entro dieci anni dal giorno della morte del defunto.
Secondo l'art. 519 c.c., la dichiarazione di rinuncia all'eredità è un atto solenne che richiede una forma scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Infine, la dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni che si trova presso il Tribunale stesso.
La dichiarazione di rinuncia, a differenza dell'accettazione dell'eredità, non può avvenire tacitamente. Infatti, la mancata accettazione del chiamato non è sufficiente per essere considerata come rinuncia. Inoltre essa, essendo un negozio giuridico formale, deve essere compiuta con la forma prevista dalla legge e non deve prevedere:
- nessuna condizione. Ad esempio Duchessa non può dichiarare la sua rinuncia all'eredità a condizione che Bizet venda il suo amato pianoforte;
- nessun termine. In questo caso Duchessa non può dichiarare la sua rinuncia fissando quale termine "fino a quando non mi sentirò pronta a gestire un patrimonio di tale importanza";
- nessuna limitazione. Per esempio, Duchessa non può dichiarare la rinuncia all'eredità limitatamente alla strana collezione dei cappelli di Madame Adelaide, ma accettando solamente la splendida dimora.
Qualora non venissero rispettate tali formalità la rinuncia è nulla, ossia non produce nessun effetto e, in questo caso, il rinunciate è ancora considerato un chiamato all'eredità.
Inoltre, la rinuncia all’eredità può essere a titolo gratuito (art. 519, comma 2, c.c.) o a titolo oneroso (art. 478 c.c.). In ogni caso, questa deve rispettare le formalità richieste, altrimenti non produce effetti ed il rinunciante viene ancora considerato chiamato all’eredità. Trattasi della cosiddetta rinunzia che comporta accettazione.
Facciamo due esempi.
- Supponiamo che Duchessa, Matisse ed Edgar siano tutti chiamati all'eredità della loro amata Madame Adelaide. Si immagini il caso in cui Duchessa dichiari di rinunciare all'eredità previo pagamento di 20kg di filetto di carne da parte di Matisse e di Edgar. In questo caso avviene l'effetto contrario alla rinuncia, ossia Duchessa accetta l'eredità. Solo tramite l’accettazione infatti, la Gatta ha il titolo per chiedere il pagamento di 20 kg di filetto, altrimenti, se avesse rinunciato all’eredità, non avrebbe potuto avanzare la propria pretesa rispetto ad Edgar e Matisse in quanto estranea al rapporto successorio.
- Si immagini ora il caso in cui Duchessa dichiari di rinunciare all'eredità di Madame Bonfamille, ma solo a favore di Matisse non dell'avido Edgar. Anche in questo caso Duchessa accetta l'eredità. La ragione, come nell’esempio precedente, risiede nel fatto che solo chi ha il titolo di erede, e quindi ha accettato l’eredità, può disporre in favore di alcuni rispetto alla stessa. Quindi, solo se Duchessa accetta l’eredità può poi disporre tramite un atto di alienazione previo pagamento di un corrispettivo (rinuncia a titolo oneroso) o tramite donazione (rinuncia a titolo gratuito) della stessa.
Infine, l'articolo 521, comma 1, c.c., rubricato “retroattività delle rinunzia”, dispone che: "Chi rinunzia all’eredita’ è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato". In sostanza il chiamato all'eredità non dispone più dei diritti di cui era titolare, ossia:
- non può esercitare le azioni possessorie;
- non può provvedere all'amministrazione temporanea dell'eredità e vendere, previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, tutti quei beni che non si possono conservare;
- non può rappresentare in giudizio l'eredità.
Tuttavia, a seguito della dichiarazione, il rinunciante può comunque trattenere a sé la donazione ricevuta dal defunto quando questo era in vita oppure dispone della facoltà di domandare il legato.