"La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, [tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali].
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura" – art. 2099 c.c.
Sarà che si respira già aria di Natale, sarà che io adoro questa fiaba, ma oggi il protagonista è (e non poteva non essere) il Canto di Natale di Topolino. Ricordate? Tratto dall'omonimo racconto, la favola racconta del viaggio nel tempo di Ebenizer Scrooge (alias, Paperone) accompagnato dai tre fantasmi del Natale, Passato, Presente e Futuro.
Il vecchio Scrooge è noto per due cose: odiare il Natale ed essere avarissimo. Il suo povero impiegato Topolino è infatti costretto a lavorare per pochi spiccioli. Ebbene, quella miseria di "due scellini e mezzo penny" al giorno non corrisponde certamente all'idea di giusto compenso di cui trattiamo ora.
La nozione di "retribuzione" porta con sé un qualcosa in più del semplice corrispettivo economico per il lavoro svolto: tutelata dalle fonti sovra-nazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro), la giusta retribuzione rappresenta una delle più grandi conquiste dei moderni sistemi di diritto.
Nel nostro ordinamento è custodita nell'art. 36 Cost. (quanto ai suoi caratteri di proporzionalità e sufficienza), norma costituzionale di primaria importanza, che si è ritenuto potesse dispiegare un'efficacia diretta, immediata, operando tanto tra i principi di rango costituzionale quanto nei rapporti inter-privati quale precetto inderogabile. La giusta retribuzione nell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 36 è andata, così, a delinearsi quale "componente elementare, minima e intangibile" che non può mancare all'interno della retribuzione stessa.
A questa componente viene affidato un ruolo correttivo, rappresentando un limite al di sotto del quale le parti non possono spingersi. Ed è questa soglia di sufficienza che il signor Scrooge non potrà ignorare nel determinare la retribuzione di Topolino senza contravvenire al rispetto delle sue dignità e necessità di vita.
Conseguenza giuridica del carattere precettivo dell'art. 36 è che l'accordo individuale che stabilisce una retribuzione inadeguata in base ai principi fondamentali è nullo, non potendo considerarsi "rinunciabile" il diritto ad una giusta retribuzione. Proprio in questo caso, viene in gioco il combinato disposto tra il dettato costituzionale (art. 36 Cost.) e quello codicistico (art. 2099 c.c.). Cosa accade dunque?
Alla stregua dell'art. 2099 c.c., secondo comma, in assenza di patti individuali e collettivi (i contratti collettivi nazionali) la retribuzione è determinata dal giudice. Si esclude, perciò, la nullità dell'intero contratto per difetto di requisito oggettivo e si dispone che sia il giudice stesso a provvedere alla determinazione di un giusto compenso, accertando la natura e l'entità qualitativa e quantitativa della prestazione di lavoro, nonché le effettive esigenze del lavoratore e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa.
Occorre precisare, tuttavia, che solitamente il giudice non si trova dinnanzi ad una retribuzione che manca ma che risulta, di fatto, inadeguata. Proprio come accade nella fredda Londra ottocentesca dove, sebbene il povero Topolino si sia guadagnato ben mezzo penny di aumento in più ("da quando cominciai a fargli il bucato!"), direi che siamo ben lontani dalla corresponsione di uno stipendio secondo i canoni appena citati.
Al primo e al terzo comma, infine, sono contemplate diverse forme di retribuzione, che lasciano al signor Scrooge una certa libertà di scelta. Accanto a quella classica (a tempo) troviamo quali alternative la modalità a cottimo (che non considera soltanto il tempo impiegato ma anche il rendimento del lavoratore, es.: numero di cappelli prodotti); la partecipazione agli utili/prodotti, in cui la retribuzione è data (in tutto o in parte) dalla partecipazione del lavoratore ai vantaggi patrimoniali percepiti da un'attività di impresa.
Ancora, Topolino potrebbe essere retribuito per mezzo di provvigioni, ossia una percentuale sugli affari da lui conclusi (se il suo lavoro consistesse appunto nella trattazione di affari in nome e per conto del datore di lavoro). In ultimo, la prestazione in natura: prevista per certe forme di lavoro domestico, agricolo e nel settore della pesca, si realizza conferendo al lavoratore parte del risultato della sua attività lavorativa. Questa, dico io, potrebbe essere la modalità preferita dal papero taccagno in quanto non gli piace proprio separarsi dalle sue amate monete scintillanti.
In ogni caso, ciò che importa è che la retribuzione sia costantemente adeguata al costo della vita e dunque possa garantire il sostentamento del lavoratore.
Sarà il fantasma del Natale presente ad aprire gli occhi al vecchio avido sulla reale condizione del suo fedele dipendente, facendolo redimere e garantendo così al povero Topolino una vita onesta, felice e dignitosa nella sua nuova veste di socio in affari.
Ma, più di tutto, Scrooge scoprirà quello che aveva dimenticato da tempo: il caldo abbraccio del Natale.