"Noi proteggeremo il mondo della devastazione."
"Uniremo i popoli nella nostra nazione."
"Denunceremo i mali della verità e dell’amore."
"Estenderemo il nostro potere fino alle stelle"
"Io sono Jessie."
"E io sono James."
"Team Rocket, pronto a partire alla velocità della luce."
"Arrenditi subito, oppure preparatevi a combattere!"
"Meow! Proprio così!"
Sono sicura che avete capito perfettamente chi ci accompagnerà nel mondo del diritto questa volta. Ladro di Pokémon, distruttore delle terre di Kanto: l'iconico Team Rocket è disposto a tutto per estendere il suo potere e far arricchire l'oscuro capo Giovanni.
Ebbene, quello che forse sfugge loro nel pianificare le loro malefatte è proprio il dettato dell'art. 2055 c.c., di cui trattiamo oggi: "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali."
La disposizione si occupa della solidarietà nell'obbligazione risarcitoria che vede, appunto, più soggetti rispondere del pregiudizio cagionato da uno stesso evento lesivo. Posta quale strumento di tutela, la norma consente al danneggiato di rivolgersi per intero, indistintamente, ad uno qualsiasi dei coautori il quale, a sua volta, agirà in sede di regresso verso gli altri.
In materia di responsabilità solidale vigono due regole:
- l'evento viene collegato a più persone mediante il rapporto di causalità secondo i criteri della causalità di fatto;
- si stabilisce il criterio per il riparto dell'ammontare del danno fra diversi responsabili secondo la rispettiva colpa, ossia in virtù del principio che ciascuno deve rispondere del fatto proprio e delle conseguenze prodottesi.
La prima regola presuppone anzitutto l'accertamento dell'unicità del fatto dannoso: al fine di distinguere quando opera la solidarietà è necessario procedere, preliminarmente, alla ricostruzione del fatto per poi determinare se si è in presenza di un solo evento di danno o di una pluralità di condotte autonome, ognuna (eventualmente) fonte di distinti illeciti.
Quali conseguenze si preannunciano per i famosi ladri di Pokémon?
Se pensiamo all'ennesimo tentativo di impossessarsi del Pikachu di Ash ed alla conseguente distruzione del Centro Pokémon dovuta alle mosse della loro squadra di creature immaginarie, vediamo subito come i diversi attacchi, pur sferrati singolarmente dai Pokémon di Jessie e James, unitamente considerati portino ad una e una sola conseguenza: il crollo del preziosissimo centro medico.
In presenza di fatti imputabili a più persone, difatti, a tutti deve essere riconosciuta un'efficacia causativa del danno se si è determinata una situazione tale per cui, senza l'uno o l'altro di essi, il pregiudizio non si sarebbe verificato. Ciò anche in presenza di comportamenti differenti tra loro o che violano norme diverse, e perfino se non in contemporanea; l'evento si ritiene unico (non scindibile in due "serie causali" indipendenti) quando vi sia contestualità, non intesa quale immediatezza (accadimento nel medesimo istante) ma quale coinvolgimento in uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse.
Per tracciare una linea di confine tra pluralità e unicità dell'evento possiamo così riassumere: la regola dell'equivalenza delle cause (ognuna parte della sequenza causale) potrà, al più, ritenersi superata (e si avrà quindi più eventi scollegati tra loro) quando ad una di queste si attribuisce il rango di causa efficiente esclusiva, tale cioè da acquisire un'autonoma rilevanza. Viene così spezzato il nesso eziologico tra evento dannoso e gli altri fatti, relegandoli a "mere occasioni" successive.
Il termine "colpa" cui fa riferimento il secondo comma è qui impiegato in senso atecnico, quale sinonimo di "apporto causale", come si desume dalla possibilità che si trovino a concorrere condotte di natura differente, sia caratterizzate dalla presenza di un qualche elemento soggettivo (dolo, colpa) come anche della sola responsabilità oggettiva. L'operare dell'art. 2055 può così dare luogo a più "combinazioni": potremmo veder concorrere l'illecito aquiliano (ex 2043 c.c.) e la responsabilità contrattuale; il concorso nel fatto della p.a.; due inadempimenti contrattuali. Escluso, invece, il concorso fatto umano-fatto naturale: o il fatto di natura è tale da porsi quale causa esclusiva, o non assume rilevanza in quanto si considera assorbito dalla condotta umana.
Alla luce di tutti questi criteri l'ultima parola spetta al giudice competente, quello che sarà chiamato a valutare le condotte del Team Rocket, dovendo egli stabilire quando i loro comportamenti integrino diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi. Per giungere a tale risultato sarà indispensabile dare conto in motivazione del processo che ha consentito di collegare cause ed effetti, fino all'ultimo evento dannoso, culmine del processo.
Un eventuale collegamento psicologico tra le condotte è irrilevante, né che si sappia di cooperare ad un fatto altrui (anche se, nel nostro caso, la banda sa benissimo di agire per un comune disegno criminoso, ma questa è un'altra storia…), occorre solo che l'illecito di ognuno dia luogo ad una responsabilità che potrebbe essere dichiarata qualora quel fatto, da solo, avesse prodotto l'evento, oppure che possa essere imputato in forza di una particolare posizione (vedi ad esempio l'art. 2049 c.c., sulla responsabilità di padroni e committenti) o di un vincolo contrattuale.
Abbiamo detto che l'art. 2055 c.c. mira a garantire il danneggiato. L'infermiera Joy, responsabile del Centro Pokémon potrà quindi rivolgersi indifferentemente a Jessie o James (Meowth consideriamolo non imputabile, per quanto diabolico). La seconda regola dettata dalla norma sarà invece utile in sede di regresso: il soggetto che ha pagato, e così estinto l'obbligazione, ha azione di regresso verso gli altri coautori per ottenere da ciascuno la propria parte.
Ogni ripetizione deve avvenire sulla base dell'attenta ricostruzione del fatto poiché è dalle varie circostanze che si giungerà a stabilire il riparto di responsabilità: il comma 2 ci parla di quote che vengono ripartite in relazione alla gravità delle singole colpe secondo l'analisi che verrà, come detto, operata dal giudice.
Se sarà James ad aver pagato per intero e sarà accertato che Jessie ha contribuito in maniera decisamente consistente al prodursi del danno, quest'ultima sarà tenuta a corrispondergli parte del pregiudizio prodotto insieme, come dovuto secondo questa maggiore gravità di condotta. La prescrizione dell'azione di regresso decorre dall'avvenuto pagamento e il giudizio non deve necessariamente seguire cronologicamente quello del danneggiato, può anche essere contestuale. Presupposto fondamentale dell’azione è che il pagamento sia stato eseguito nella totalità.
Al comma 3, infine, trova spazio la regola residuale della presunzione di eguale colpa, da applicarsi solo quando non sia possibile in concreto stabilire l'apporto di ogni coautore. Il risarcimento del danno sarà ripartito in misura uguale ove non si riesca a determinare diversamente: per "dubbio" si intende, infatti, l'impossibilità assoluta di delineare anche sommariamente i contorni delle singole colpe.
Vada come vada, il nostro Team Rocket, insomma, esce nuovamente sconfitto. Non gli resta altro che arrendersi, pronto ad essere rispedito nello spazio… alla velocità della luce. *bling!*