"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede".
Questo è il dettato dell'art. 1337 c.c., rubricato "Trattative e responsabilità precontrattuale". Come ci sono norme che regolano la formazione e l'esecuzione dei contratti, così altre prevedono criteri di comportamento dei contraenti.
La norma citata, in particolare, prescrive alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Il concetto di buona fede è da ritenersi qui espressivo di un vero e proprio dovere: il dovere alla correttezza. Ha, cioè, il medesimo significato di quel più generale precetto di comportarsi con lealtà ed onestà che il codice civile impone al debitore ed al creditore nei rapporti obbligatori (art. 1175 c.c.).
Proprio per questo, l'accostamento che voglio proporre nella fiaba di oggi è quello tra il Grillo Parlante e la responsabilità precontrattuale.
Ebbene sì perché il Grillo Parlante, sempre pronto a tenere Pinocchio sulla via dell'onestà, corrisponde esattamente a questo principio che deve (o dovrebbe…) imporre ai contraenti di essere leale l'uno nei confronti dell'altro.
La libertà negoziale rimane sempre tutelata dall'ordinamento: le parti non hanno infatti alcun obbligo di concludere il contratto, ma da esse si esige di agire secondo buona fede, in modo da non recarsi danno.
Immaginiamo dunque le due parti, l'una di fronte all'altra.
Da un lato l'ingenuo burattino e dall'altro Mangiafuoco. Ricordiamo bene il momento in cui Pinocchio, appena uscito di casa, viene attirato da una misteriosa musica: è il Gran Teatro dei Burattini! Incuriosito, decide saltare la scuola e di vendere l'abbecedario per procurarsi i soldi per lo spettacolo di marionette.
Vediamo come anche la trattativa che intercorre tra il bambino di legno e l'avido burattinaio debba attenersi agli obblighi di buona fede imposti dall'art. 1337 c.c.. Ciò vuol dire, in prima istanza, che il precetto si traduce tra le parti in :
– dovere di informazione. Rappresenta l'obbligo di informare la controparte sulle circostanze rilevanti relative all'affare al fine di metterla al corrente di tutti gli elementi del contratto.
– dovere di verità e chiarezza. La parte ha obbligo di non fornire false informazioni e (informare secondo verità) ed esprimersi in modo tale da poter essere compresa dalla controparte (chiarezza).
Doveri che, senza dubbio, possiamo ritenere violati da Mangiafuoco. Pinocchio infatti non ha assolutamente idea che concludendo l'accordo verrà imprigionato dal burattinaio per continuare ad esibirsi come star del teatro di marionette e diventare la sua “gallinella dalle uova d'oro”.
Diretta conseguenza della violazione del dovere di lealtà di cui all'art. 1337 è la responsabilità precontrattuale. La natura di questo tipo di responsabilità è stata ampiamente dibattuta tra chi ne ha sostenuto il carattere extracontrattuale-aquiliano (ex 2043), chi quello contrattuale (ex 1218) e chi ha tentato di inserirla in un tertium genus, considerandola come qualcosa di ancora diverso.
Qualunque sia la teoria che si intende seguire, certo è che la peculiarità di questa forma di responsabilità risiede nella determinazione del danno risarcibile: per la culpa in contrahendo, infatti, viene ristorato il c.d. "interesse negativo", coincidente con l'interesse del soggetto a non essere leso nella sua libertà negoziale o, in altri termini, a non essere impegnato in trattative inutili che abbiano comportato delle spese
Il risarcimento, a sua volta, potrà a seconda dei casi essere "scorporato" in due diversi profili:
- danno emergente, ossia le spese sostenute dalla parte per la negoziazione non andata a buon fine; ad esempio, le spese sostenute per l'assistenza di un legale;
- lucro cessante, che potremmo definire come danno da "perdita di altre occasioni" favorevoli. Il risarcimento qui mira a coprire la perdita di altri affari che si sono presentati durante le trattative, sfumati a causa della mancata conclusione del contratto.
L'esempio calzante ci viene offerto da Mastro Geppetto che, determinato a mandare il piccolo burattino a scuola, si mostra intenzionato all'acquisto dell'abbecedario per Pinocchio. Il libraio ha perso la possibilità di alienare il libro, rifiutando un'altra proposta, perché già impegnato nella conclusione del contratto con Geppetto.
La responsabilità precontrattuale è difatti considerata quale norma "di chiusura" del sistema, posta a protezione dai possibili abusi del diritto delle parti.
Una delle ipotesi più ricorrenti, tipizzata dalla giurisprudenza, è quella relativa alla ingiustificata rottura delle trattative precontrattuali: si ritiene contraria a buona fede l'ingiustificata ed improvvisa rottura delle trattative, considerata lesiva del legittimo affidamento che l'altra parte faceva sulla conclusione del contratto.
Il pregiudizio subito potrà essere diverso e la valutazione sarà fatta caso per caso, analizzando le circostanze della singola fattispecie. Ricordiamo, però, che la libertà contrattuale è sempre tutelata e che la rottura delle trattative, costituendo espressione dell'autonomia negoziale non rappresenta, di per sé, un illecito.
Avremo un pregiudizio solo in presenza di una rottura repentina, ingiustificata, che si ha allorché il soggetto abbia dato segno di avere tutte le intenzioni a concludere e poi si ti tiri indietro. È il caso di Geppetto che, chiedendo tutti i giorni al libraio dei libri di scuola per Pinocchio, improvvisamente si decida a non acquistarli più. Se il legittimo affidamento ha fatto sì che la parte ha rinunciasse ad altri vantaggiosi contratti (come in questo caso) o avesse già sostenuto delle spese per far fronte all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, avrà diritto ad un risarcimento.
Rimane, infine, una specifica ipotesi di responsabilità precontrattuale tipizzata dal codice: l'art. 1338 c.c. difatti prevede che: "La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto."
L'altra parte potrà (contestualmente all'annullamento del contratto) richiedere anche in tal caso un ristoro per un eventuale interesse contrattuale negativo, quale danno emergente (spese sostenute) e lucro cessante (altre occasioni perdute), poiché tacere circostanze che inficiano la validità del contratto rendono – di fatto – inutili le trattative.