“Tagliatele la testa!! Tagliatele la testaaaaaaa!!”
Vi ricordate di questa famosa frase? Siamo nel Paese delle meraviglie e la perfida Regina di cuori, dopo aver perso le staffe, ordina alle sue carte-soldato di decapitare la dolce Alice.
Se ci pensiamo bene, l’ordine impartito dalla crudele Sovrana rappresenta un vero e proprio provvedimento amministrativo (clicca qui per la definizione di provvedimento amministrativo) che genera, in capo ai soldati, un obbligo di fare (ossia di prendere Alice ed esaudire la volontà dell’imperatrice).
Immaginiamo, però, che la Regina di cuori sia più magnanima e, invece di ordinare la decapitazione della povera Alice, decida esclusivamente di esiliarla dal regno. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un provvedimento amministrativo che produce un preciso effetto nella sfera giuridica soggettiva di Alice: quello di obbligare la ragazza ad abbandonare per sempre il Paese delle Meraviglie.
Ma come fa Alice a comprendere le ragioni che hanno portato la Regina a decidere di esiliarla?
A tal fine, viene in rilievo il tema della “motivazione” del provvedimento amministrativo, che trova la sua disciplina nell‘art. 3 della Legge 241/90.
La motivazione, in particolare, rappresenta una delle parti fondamentali del provvedimento amministrativo ed è finalizzata a consentire il rispetto di diversi principi del diritto amministrativo.
Attraverso la motivazione, infatti, la Pubblica Amministrazione consente al destinatario del provvedimento di conoscere quali siano, nel caso specifico, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato la stessa ad adottare una determinata decisione nei suoi confronti.
Viene garantito, di conseguenza, il rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto si consente alla generalità dei consociati di conoscere l‘iter logico alla base del provvedimento – attraverso la sua esternazione con la motivazione – maturato all’interno della volontà della stessa Amministrazione decidente.
La motivazione, inoltre, consente di garantire il rispetto del principio di legalità, di proporzionalità e ragionevolezza nell’esercizio del potere amministrativo. Attraverso la stessa, infatti, il giudice amministrativo può svolgere un effettivo controllo sull’azione dell’amministrazione, verificando se la stessa ha rispettato quanto prescritto dalla legge e se la decisione in concreto assunta consente di realizzare l’interesse pubblico affidato alle cure della P.A., col minor sacrificio possibile per l’interesse del privato.
Ritornando alla nostra fiaba, la motivazione dell’ordine di esilio adottato dalla Regina di cuori consente ad Alice di comprendere il “perchè” della decisione assunta dalla sovrana, ossia su quali circostanze fattuali e su quali norme giuridiche poggia la sua scelta.
L‘art. 3 della Legge 241/90, in particolare, pone in capo alla Pubblica Amministrazione un obbligo generale di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi che la stessa dovesse adottare (compresi i provvedimenti relativi all’organizzazione amministrativa, allo svolgimento dei concorsi pubblici e quelli relativi al personale). Tale obbligo, tuttavia, subisce un’eccezione solo nel caso di atti normativi e di atti amministrativi a contenuto generale. Immaginiamo il caso in cui la Regina decida di adottare una legge per disciplinare le partite di croquet con i fenicotteri e i porcospini. Tale atto, data la sua natura normativa, non necessita di motivazione.
La disciplina sulla motivazione, inoltre, richiede che in ogni atto che la Pubblica Amministrazione notifica al destinatario debba essere indicato sia il termine che l’autorità alla quale è possibile ricorrere per ottenere tutela. Nell’ordine di esilio notificato ad Alice, quindi, dovrà essere menzionato esplicitamente che tale provvedimento, ad esempio, potrà essere impugnato dalla stessa entro 30 giorni davanti al Re di cuori, per ottenerne la riforma.
L’importanza della motivazione si ricollega, anche, al tema dell’invalidità del provvedimento amministrativo (clicca qui per la definizione di annullamento d’ufficio). Infatti, il difetto di motivazione rappresenta un’ipotesi di “violazione di legge” che rende annullabile il provvedimento stesso (ex art. 21 octies, comma 1 della Legge 241/90).
Qualora, invece, la motivazione risulti contraddittoria o illogica, si ritiene che il provvedimento sia affetto dal vizio dell’ “eccesso di potere” e, di conseguenza, sia annullabile al pari del provvedimento privo di motivazione (ex art. 21 octies, comma 1).
E’ importante precisare che la motivazione non rappresenta un elemento essenziale esclusivamente del provvedimento amministrativo. Infatti, anche gli accordi tra Pubbliche amministrazioni (clicca qui per la definizione di accordi tra P.A.) devono essere motivati, analogamente agli accordi conclusi tra la Pubblica amministrazione e il destinatario dell’azione amministrativa (art. 11, comma 2 della Legge 241/90).
Pensiamo al caso in cui Alice riesca a convincere la Regine di cuori a non adottare l’ordine di esilio nei suoi confronti ma, al contrario, a concludere con lei un accordo che, ad esempio, individui i luoghi del Paese delle meraviglie in cui Alice non può accedere. Anche tale accordo (che prende il nome di accordo sostitutivo del provvedimento) deve consentire di comprendere il “perchè” di tale scelta e, quindi, dovrà essere motivato.