Lo scoiattolo vuole donare a Yzma una noce, pensando di condividere un momento simpatico e delizioso della sua monotona giornata nella foresta messicana. #tisbaglidigrosso
Questa gentile azione dello scoiattolo, purtroppo andata male, visto con chi aveva a che fare, è la base su cui si fonda il contratto di donazione in cui, ex art 769cc il donante (lo scoiattolo) compie un atto di liberalità (un atto che non gli porta assolutamente alcun guadagno ma anzi, perde dal suo patrimonio) nei confronti di un soggetto (donatario- Yzma).
Per poter compiere tale atto lo scoiattolo (il donante), deve essere capace di agire e di disporre del diritto.
La causa del contratto è volontà di arricchire l'atra parte (animus donandi) con il conseguente proprio impoverimento.
Essendo un contratto rilevante a livello giuridico perché un soggetto si arricchisce (Yzma) e un'altro si impoverisce (scoiattolo) questo deve essere fatto per atto pubblico alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.).
In mancanza dell'atto la donazione è nulla così come per la donazione di cose future.
NB: a) eccezione all'ATTO PUBBLICO sono le donazioni di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la consegna del bene. b) esiste anche la DONAZIONE REMUNERATIVA, come nel nostro caso, fatta per riconoscenza o meriti del donatario (un regalo). L'ordinamento la considera poco visto la scarsa rilevanza patrimoniale. c) Esistono poi elementi accidentali nella donazione: 1) la CONDIZIONE (risolutiva) che si riferisce all'ipotesi in cui il donatario (Yzma e discendenti) muoiano prima del donante; in questo casi i beni tornano al donante (art. 792 c.c.) 2) il TERMINE, si applica l'ordinaria disciplina in tema di contratti 3) il MODO, onere a carico del donatario che non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata.