Il nostro piccolo Saetta ha ricevuto dalla nonna un regalo per il compleanno. E che regalo! Un soldo, da poter risparmiare.
Un regalo preziosissimo, in un'epoca in cui il Principe Giovanni imponeva un'imposta anche sull'aria che veniva respirata. Domanda: poteva, giuridicamente parlando, lo sceriffo di Nottingham prendergli quel soldo per destinarlo alle imposte statali?
La risposta è no, perché il piccolo Saetta, non lavorava e non svolgeva nessuna attività che gli portasse un reddito e/o una ricchezza patrimoniale, condizioni necessarie per pagare le imposte statali. Entra quindi in gioco l'art. 53 della Costituzione che sancisce a chiare lettere il principio della capacità contributiva e cioè la capacità che ha un soggetto di far fronte alle spese che gli impone lo Stato per la collettività.
Due sono i significati che può avere la capacità contributiva: dal punto di vista dello Stato, significa che le leggi tributarie non devono colpire fatti che non siano espressivi di capacità contributiva; dal punto di vista del contribuente, è una garanzia, in quanto il contribuente non può essere sottoposto alla tassazione, se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva.
Ergo, lo Stato non può imporre al contribuente una prestazione patrimoniale impositiva che non abbia un'effettiva rilevanza sul piano economico (principio effettività), sia attuale ed escludendo cosiddetto minimo vitale.
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ è quel principio per cui l'amministrazione finanziaria (i colleghi dello sceriffo) analizzano singolarmente ciascuna dichiarazione dei redditi compilata dai soggetti (nonna di Saetta, Cocca ecc) ed adattano la capacità contributiva dei singoli alle imposte da pagare. Ma ciò, purtroppo, a livello pratico, non si riesce a fare, poiché troppo laborioso e dispendioso per l'amministrazione.
PRINCIPIO ATTUALITÀ: è quel principio per cui si ha l'irretroattività delle imposte e cioè, non si potrà pagare precedentemente un'imposta futura ma l'imposta deve essere attuale (non posso pagare ora per una tassa del 2018).
Infine il MINIMO VITALE che è quella soglia invalicabile dell'amministrazione finanziaria nei confronti del privato che, a mala pena, riesce a sostentarsi e a vivere. Ergo, nessuna imposta per lui. Ed è proprio questo il caso del nostro piccolo Saetta.