Atlantide: l'impero perduto.
Pensate che emozione indescrivibile dev'essere, partire alla volta del Mondo sommerso. Un'opportunità che è letteralmente piombata dal cielo per il nostro Milo che, seguendo le orme del nonno esploratore Thaddeus Thatch, non aspettava altro che poter sfiorare il brivido della scoperta.
La fortuna, infatti, è dalla sua: il vecchio amico di famiglia, Whitmore, memore di una passata scommessa con Thaddeus, ha intenzione di finanziare la spedizione cui prenderà parte proprio il giovane studioso: quale abile linguista e cartografo, si rivela un membro indispensabile per decifrare le coordinate verso Atlantide. Abbandonata la polvere dei manuali, finalmente si imbarca sul colossale sottomarino Ulysses, dove lo aspetta il resto della – quantomai improbabile – truppa.
Al militare Lyle Rourke (ahimè, interessato alla mitica isola solo quale potenziale fonte di profitto) assunto quale comandante della spedizione spetta il compito di condurre a destinazione Milo e gli altri membri dell'equipaggio. Possiamo quindi identificarlo come vettore.
Abbiamo visto nella nozione del contratto di trasporto che la responsabilità per ritardo o inadempimento nell'esecuzione ricade comunque nella disciplina dell'art 1218 c.c.: trattandosi di contratto, il vettore è responsabile per l'inadempimento o il ritardo secondo le regole generali.
Ora ci occupiamo di danni differenti: cosa accadrebbe se nel corso della spedizione, ancora a bordo dell'Ulysses, un membro dell'equipaggio venisse ferito?
Sappiamo anzitutto, grazie al dettato dell'articolo 1681 co.2 c.c. che "sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore": quelle clausole, cioè, previste da alcune norme del codice civile, volte a limitare o escludere la responsabilità di una o di entrambe le parti. Ciò si spiega alla luce del particolare interesse tutelato dalla disposizione in esame, ossia l'integrità della persona.
Il vettore, lo vedremo tra poco, potrebbe vedere mitigata in altro modo la sua responsabilità.
La disciplina codicistica del trasporto di persone ci ricorda che il vettore è ritenuto responsabile in via presuntiva per i danni causati durante il viaggio rispondendo "dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
Questo si traduce, per il membro della ciurma che subisse una lesione nel corso del tragitto, nell'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Attenzione, però, quel "durante il viaggio" che ritroviamo nella norma è da intendersi comprensivo anche delle operazioni preparatorie e/o accessorie al trasporto stesso (purché sempre legate dal nesso causale tra evento dannoso e veicolo di locomozione). Possiamo dunque ricondurre il danno occorso durante le procedure di imbarco sul sottomarino sotto l'ala di questa disposizione.
Di contro, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico, il vettore dovrà dare la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il richiamo, tra gli altri, all'art. 2050 c.c. suggerisce un particolare rigore: l'impiego delle misure idonee in concreto ad evitare il danno, non solo in relazione alle norme regolamentari del tipo di trasporto effettuato, ma alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, analogamente a quanto dispone l'art. 2050 c.c. nei confronti di chi svolge un'attività pericolosa.
Nel nostro caso, potremmo ritenere soddisfatto il requisito se il capitano avrà assicurato la presenza, il funzionamento e il controllo costante di diversi dispostivi di sicurezza che appaiono necessari su uno straordinario mezzo quale è il sottomarino, per l'occasione di un viaggio tanto lungo nelle profondità degli abissi.
C'è, però, da tenere bene a mente un aspetto: l'oggetto del contratto è qui, a dire il vero, un "soggetto" dotato di propria scienza e volontà, il cui comportamento potrebbe influire sul riconoscimento di responsabilità in capo al vettore. Posto che all'inizio del viaggio debbano essere chiaramente e individuate tutte le regole di condotta, è certo che se Milo cercasse di accedere alla sala motori -riservata al solo personale tecnico- e così si ustionasse contro le incandescenti parti in metallo, con la sua brillante idea (si fa per dire…) andrebbe ad incidere sulla responsabilità del vettore.
Poiché, di fatto, sul viaggiatore grava un vero e proprio onere di cooperazione per quanto riguarda la propria incolumità, che si sostanzia nel rispettare tutte le regole di viaggio. Onere che, se non assolto, può comportare che la sua condotta o assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) andando a "graduare" l'entità del risarcimento dovutogli, diminuendolo, o che porti ad un esonero totale della responsabilità del vettore.
Soggette al medesimo regime di responsabilità dettate per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore sono anche la perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, cioè delle cose di cui il viaggiatore conserva la detenzione durante il viaggio (vestiti, bagaglio a mano), come oggetto accessorio del trasporto. E che guaio, se il preziosissimo diario di Milo contenente i segreti di quella terra leggendaria andasse perduto!
Noi lo sappiamo, al comandante poco importa: non l'amore per la scienza ma il vile denaro muove il suo cuore. Questo, però, non impedirà al giovane ragazzo di trovare e proteggere Atlantide, questa volta, per sempre.