Grazie al tappeto magico di Aladdin, abbiamo tratteggiato uno schema del contratto di trasporto.
È ora di chiederci, invece, cosa accade precisamente quando si trasportano cose da un luogo all'altro.
Ad accompagnarci oggi è Balto, cane guida per eccellenza, la cui storia è proprio legata a questo contratto. Nel gelido gennaio del 1925 scoppia a Nome, in Alaska, una violenta epidemia di difterite e manca l’antitossina necessaria per curare questa nuova moltitudine di malati. La scorta ha bisogno di essere rifornita ma il maltempo non consente agli aerei di alzarsi in volo e gli iceberg non permettono alle navi di attraccare. Poi, un barlume di speranza. Per salvare la cittadina, si sceglie di usare il metodo da sempre utilizzato per trasportare la posta: i cani da slitta. Così, ad una staffetta di venti mute di cani da tiro viene affidata la missione di trasportare l'antitossina da Nenana, stazione di partenza delle merci, a Nome, distanti 600 miglia.
A Balto però spetta il compito più importante: il suo istinto da meta-lupo dovrà condurre gli altri lungo l'ultimo tratto della "corsa del siero" e portare a destinazione il medicinale. Sappiamo tutti che riuscirà a compiere l'impresa… ma cosa sarebbe accaduto diversamente? Quali sarebbero state le sorti del carico se Balto non fosse riuscito a recuperare le tracce della slitta perduta nella neve?
Come visto nell'articolo precedente, il vettore risponde per la mancata esecuzione o il ritardo nel trasporto secondo la regola generale in tema di inadempimento (art. 1218 c.c.) per essere poi oggetto di una disciplina specifica per la custodia delle cose trasportate (detta responsabilità ex recepto, ossia che sorge con la consegna -receptio- del bene).
L'art 1693 c.c. rubricato “responsabilità per perdita e avaria” dispone infatti che "Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio." La nozione di "perdita" è da intendersi qui in senso ampio, quale mancata riconsegna totale o parziale delle cose da trasportare: non solo smarrimento, ma anche distruzione, riconsegna a un non avente diritto o riconsegna di una cosa per un'altra.
Durante la prima tappa del viaggio, una tempesta di neve si abbatte sul carico.
Il musher, conducente della slitta, che in questo caso coincide con il vettore, potrà essere chiamato a rispondere della perdita delle cose? Non questa volta: la violenta bufera ben può integrare quell'evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad esimerlo da responsabilità.
Oltre che per l'ipotesi appena citata (caso fortuito), il vettore sarà esente se riuscirà a fornire la prova che la perdita della merce è dovuta a vizi già presenti nelle cose stesse, o al loro imballaggio (in questo caso, trattandosi di trasporto di medicinali sarà infatti opportuna una cura particolare nel confezionamento della merce; ove mancasse, ciò potrebbe incidere sul danneggiamento).
Per gli stessi eventi il vettore è responsabile dell'avaria (ossia il deterioramento) delle cose affidategli per il trasporto (laddove non provi, ad esempio, che il mittente abbia omesso di indicargli il necessario per la conservazione della cosa). A tal fine sarà utile la lettera di vettura, che assume appunto rilevanza a soli fini probatori, rilasciata dal mittente al vettore e contenente le indicazioni sulle modalità per effettuare un corretto trasporto della merce.
Un concetto strettamente correlato a questo tipo di responsabilità è quello del c.d. "calo naturale", inteso quale diminuzione di peso o misura dipendente dalla natura stessa della merce. Quando vi è una decrescita di tale genere, il vettore non ne è ritenuto responsabile. Per simili prodotti, una responsabilità del vettore è configurabile solo per le riduzioni che vanno oltre a questa soglia naturale. In ogni caso, il vettore può dimostrare che nemmeno il calo oltre il naturale dipende da sua colpa.
Se, invece, il mittente o il destinatario saranno in grado di provare che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose, il vettore risponderà per il calo nel suo complesso.
Pertanto, se la slitta di Balto trasportasse generi alimentari o legna, merci tipicamente soggette a calo naturale di peso, tale diminuzione "fisiologica" non potrebbe essere imputata alla responsabilità del vettore.
E se la slitta rimanesse bloccata a causa della bufera in una stazione di posta intermedia, ma con la merce ancora integra? In una simile ipotesi non vi è perdita o danneggiamento della merce ma semplice impedimento e ritardo nell’esecuzione del trasporto: se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o ritardati per causa non imputabile al vettore, questo è tenuto a chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Ove ciò non sia possibile (o le istruzioni non siano attuabili) il vettore ha due scelte: depositare le cose (ex art. 1514 c.c.), o procedere con la vendita delle stesse (ex art. 1515 c.c.) se la merce è deperibile. In entrambi i casi il vettore dovrà informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Le obbligazioni del vettore, lo sappiamo, sono quelle di ricevere la cosa in custodia, preservarla, trasportarla e condurla al punto di arrivo.
La responsabilità del vettore, che permane dal momento della consegna dei prodotti da parte del mittente fino al momento della riconsegna al destinatario, viene delineata nel suo complesso come particolarmente gravosa: il vettore non si libera dalla responsabilità provando la sua diligenza, la sua mancanza di colpa, ma solo provando gli eventi specifici elencati dalla norma, positivamente identificati come causa del danno; restano a suo carico i danni dovuti a cause ignote.
Il cane lupo, per fortuna, sconfiggerà il gelo e le medicine arriveranno alla meta.
La sua piccola amica Rosy è salva, insieme agli altri bambini del villaggio, e potrà ricordare per sempre la storia di Balto, così come incisa sulla statua a New York: «Dedicata all’indomabile spirito dei cani da slitta che trasportarono, per seicento miglia sul ghiaccio accidentato, attraverso acque pericolose e tormente artiche l’antitossina da Nenana in soccorso dei malati di Nome nell’inverno del 1925. “Resistenza – Fedeltà – Intelligenza”»