Lucifero, cattivo quanto dispettoso, mentre Cenerentola pulisce l'ingresso della sua stessa casa e canta, meglio delle sorellastre che stanno facendo lezione di musica al piano di sopra, il celebre motivo "Uh canta usignol", imbratta tutto il pavimento con lo sporco di fuliggine che la nostra eroina ha appena raccolto con molta fatica.
Così facendo, il perfido gatto ha commesso il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui di cui all'articolo 639 c.p. .
Procediamo però con ordine. Cosa significa deturpare e imbrattare?
Deturpare significa deformare, alterare una cosa tale da renderla brutta o disarmonica.
Imbrattare invece vuol dire insudiciare, sporcare, con una sostanze fluide o appiccicose o coloranti una determinata cosa.
Il nostro ordinamento, nei delitti contro il patrimonio, punisce quindi chiunque, volontariamente, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui.
Il bene tutelato da questa norma è il patrimonio e la proprietà di un soggetto rispetto alle cose, siano essi beni mobili che immobili.
La fattispecie in esame si configura, sotto il profilo della condotta, come un reato a forma libera, e cioè come un reato che può essere integrato da qualsiasi forma di condotta che miri, in via alternativa, tramite l'attività di imbrattamento o di deturpamento, a recare un danno rispetto ad una cosa mobile o immobile.
Ciò vuol dire che per integrare il reato possono essere poste in essere vari tipi di condotte, quale, per esempio, quella di Lucifero, idonei quindi a ricadere nell'ampio raggio di azione dell'articolo 639 del codice penale.
Rientrano pertanto quali ipotesi del reato di imbrattamento il non raccogliere gli escrementi (compresa la pipì) del cane ( così Cass. 7082/2015) o lo scrivere sui muri dei palazzi con lo spray ( vedi Cass. 102/2018) o ancora il rovistare nelle buste dei rifiuti al fine di asportare quanto di interesse e abbandonare il resto dell'immondizia sulla pubblica via (Cass. 29018/2012).
Il secondo comma dell'articolo poi prevede delle aggravanti. La prima si riferisce al caso in cui il reato sia commesso su beni immobili o mezzi di trasporto (pubblici o privati). La seconda invece nella eventualità in cui il deturpamento o l'imbrattamento siano compiuti a danno di cose di interesse storico e artistico.
Le pene comminate in questi casi sono, per la prima aggravante, la reclusione da uno a sei mesi e la multa da 300 a 1000 euro e, per la seconda, la pena della reclusione da 3 mesi a un anno e dalla multa da 1.000 a 3.000 euro.
Se, per la fattispecie semplice così come sancita dalla norma al primo comma, il reato è punito a querela della persona offesa, per le ipotesi di cui al secondo comma, il reato viene punito d'ufficio, a prescindere quindi che vi sia una determinata persona offesa.
Il reato di imbrattamento si differenzia infine dal reato di danneggiamenti (art. 635 c.p.) in quanto, pur tutelando lo stesso diritto, e cioè il diritto alla proprietà e all'integrità del bene di un soggetto, varia l'entità della condotta da parte dell'attore del reato.
Infatti, se per il reato di imbrattamento, la condotta posta in essere dal soggetto sul bene è di lieve entità, tanto da rendere il danno reversibile (Lucifero potrebbe rovesciare un secchio d'acqua ed eliminare la sporcizia da lui creata), per quanto riguarda il reato di danneggiamento, invece, la cosa o l'immobile vengono distrutti, rovinati e non possono essere più riparati.
Pertanto, la differenza fra le due fattispecie sta nella reversibilità del danno nel reato di imbrattamento e nella sua irreversibilità nel reato di danneggiamenti.