

Lupin III, affascinante ed appassionato ladro di opere d'arte è conosciuto al mondo come il ladro gentiluomo, spesso alla ricerca di preziosi tesori per conquistare la sua Fujiko.
Cosa prevede, però, il nostro codice penale per chiunque commetta reato di furto?
L'art. 624 c.p., all'interno del capo a tutela del patrimonio, stabilisce che: "Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516."
Il furto è la sottrazione illegittima e dolosa della cosa mobile altrui a chi ne è detentore, per profitto proprio o di terzi. È punibile a querela della persona offesa a meno che non ricorrano una o più delle aggravanti di cui all'ultimo comma dell'art. 624 c.p.
Essendo un reato comune il soggetto attivo può essere chiunque mentre il soggetto passivo è o il titolare del diritto o il detentore della cosa, purché essa sia sottratta dalla sua sfera di possesso.
Mettere le mani sulla cosa, spostarla in altro luogo o introdursi in casa di altri al fine di sottrarla, sono tutti atti idonei a configurare il tentativo di furto.
Infatti, la sottrazione di cosa mobile altrui non solo deve avvenire contro la volontà del proprietario o del detentore ma deve accompagnarsi all'impossessamento della cosa mobile altrui da parte dell'agente perché rappresenta il momento consumativo del reato.
L'elemento psicologico è il dolo specifico, dato dalla volontà di procurare a sé o ad altri qualsiasi tipo di vantaggio grazie all'impossessamento della cosa mobile altrui.
Inoltre, è possibile il furto di ogni cosa che abbia un valore economico, motivo per cui sono ricomprese anche le fonti di energie, gli animali ed i beni demaniali.