La piccola Pollon, beniamina di tutti gli dei, è sempre riuscita a portare armonia nell'Olimpo pronunciando questa celebre frase “sembra talco ma non è, serve a darti l’allegria” e cospargendo tutti i presenti di una polvere misteriosa che ha sempre con sé e che letteralmente muta gli animi.
Entriamo nel dettaglio per capire come questa sostanza viene regolata dal nostro ordinamento giuridico.
Il Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti, il D.P.R. 309/90, ha subito varie modifiche, tra cui quella inerente alla distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e detenzione ai fini di spaccio ( L. 49/2006.)
L'art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90 sancisce che "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000".
La tabella citata dalla norma, creata appositamente dal Ministero della Salute, contiene un elenco, aggiornato periodicamente, delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope ritenute più pericolose (anche dalla comunità internazionale) per l’uomo. Per queste, tra cui troviamo l'oppio e i suoi derivati, cocaina e derivati, anfetamina ed allucinogeni, sono vietate la loro coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercializzazione e trasporto.
Il comma 1-bis dell'art. 73 specifica ulteriormente che è punito colui che esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità superino i limiti massimi imposti dalla legge sì da far presumere che queste non siano destinate ad un uso personale (per esempio medicinali che contengano tali sostanze in quantità superiori a quanto prescritto). In questo caso, la pena edittale è diminuita da un terzo sino alla metà.
Ciò che sicuramente sappiamo è che in qualsiasi situazione “strampalata”, da effettiva detentrice di quel che talco non è, Pollon elargisce periodicamente a tutti, dei ed umani, vecchi e nuovi amici, il contenuto della sua "borsetta", servendosene a sua volta.
La salute pubblica è il bene giuridico tutelato dalla normativa e ciò giustifica la scelta del doppio binario penale/amministrativo che campeggia nel Testo Unico sugli stupefacenti.
Appare evidente, a seguito dell'intervento del legislatore del 2006, come la ratio dell'art. 73 sia quella di distinguere la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio dalla sola detenzione per consumo personale: la prima configura un reato, la seconda un illecito amministrativo.
La fattispecie del reato potrebbe riguardare la produzione, il trasporto e la distribuzione, pertanto, la sanzione di cui all'art. 73 t.u. è prevista per tutte le condotte finalizzate sia alla detenzione a fini di spaccio sia allo spaccio stesso. Per questo motivo si commina anche a chiunque ceda o destini la sostanza stupefacente ad un altri, pur se gratuitamente.
Il concorso di persone nel reato è possibile e, oltre a seguire le linee generali ex art. 110 c.p., per far sì che si configuri deve sussistere un contributo rilevante di terze persone che abbiano partecipato od istigato o rafforzato la volontà dell'agente. Pensiamo ad Eros, fedele amico e spalla di Pollon, che spesso incita la ragazzina ad usare quel che talco non è, oltre che a servirsene personalmente senza remore.
Un ulteriore intervento del legislatore nel 2013 si è avuto con il D.L. n. 146/2013 ed ha reso autonoma fattispecie di reato quella prevista dall’art. 73 comma 5, prima intesa come mera circostanza attenuante, ed oggi invece prevedendo la riduzione della pena (reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329) se la condotta criminosa risulti di lieve entità.
Sarà quindi compito del giudice stabilire quando sussista un fatto di lieve entità e valutare caso per caso il trattamento sanzionatorio più adeguato al caso di specie. Il giudice adotterà come metro di giudizio i parametri analitici della quantità, della qualità e della composizione della sostanza stupefacente oltre che dell’analisi sullo stato socioeconomico del detentore.
Sembrerebbe configurare proprio il caso di Pollon che di certo non ha alle spalle un'organizzazione criminale o intenti economici ma che elargisce a tutti gratuitamente quel che talco non è.
Una circostanza che però non va sottovaluta è che Pollon è una ragazzina, la figlia più piccola del Dio Apollo, e perciò abbiamo a che fare con un minore. Sul profilo della responsabilità penale sappiamo che il minore infra-quattordicenne non è punibile, mentre quello che abbia un'età compresa tra i 14 ed i 18 anni sì.
La pena in questo caso sarà quella stabilita sulla base delle agevolazioni previste dal DPR 448/88, il cosiddetto codice di procedura penale minorile ed il giudice dovrà accertare se sia o meno possibile un recupero del minore.