Art. 612 bis comma 1 c.p.: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."
Chi in questa vita frenetica non ha mai sognato di vivere in totale solitudine? Nessuno? Davvero? Beh, anche se non dovessi trovare appoggio da parte vostra, mi basterebbe entrare anche questa volta nel mondo delle fiabe per sentirmi in buona compagnia. Vi ricordate di Shrek?
Un grande, grosso ed in fondo (neanche troppo in fondo) simpatico orco verde, felice di vivere libero ed in solitudine, lontano da esseri magici oltre che umani. Eppure, un evento in particolare cambierà la sua vita. Dopo aver messo in fuga senza alcuno sforzole guardie di Lord Farquaad, ha attirato su di sé le attenzioni di un ammiratore fin troppo insistente: Ciuchino.
Lungo l'intero tragitto nel bosco, l'irriverente Ciuchino non sembra interessarsi agli innumerevoli tentativi di Shrek di liberarsi di lui bensì, consapevole della sua reticenza, lo segue spiazzandolo ad ogni passo e generando nell'orco un certo palpabile fastidio che si tramuta in ansia ad ogni sua apparizione furtiva. Difatti non molla la presa e lo segue fino alla sua capanna. Addirittura, si intrufola in casa invadendo totalmente la sua privacy tanto da farsi cacciar via di lì a poco.
Se considerassimo ancor più esagerati gli assilli di Ciuchino, i suoi comportamenti quale fattispecie di reato potrebbero configurare?
E bene, l'articolo 612 bis c.p. disciplina il reato di atti persecutori, traducendosi con essi l'internazionale stalking che lede il bene giuridico protetto della libertà morale, ossia la facoltà di autodeterminazione di ogni individuo.
Si caratterizza come reato comune perché chiunque può essere soggetto attivo e soggetto passivo, fatta eccezione solo per quest'ultimo dell'aggravante prevista dal comma 3 dell'art.612 bis c.p. che contempla i casi in cui i soggetti lesi versino in uno stato di particolare debolezza (minori, donne incinte, disabili).
E perché, sul piano ipotetico, parliamo proprio di stalking messo in atto da Ciuchino nei confronti di Shrek?
La fattispecie in esame è entrata a far parte del codice penale con il D.L. 23 febbraio 2009 n.11 convertito in Legge 23 aprile 2009 n.38.
La ratio della norma è quella di dare un’ulteriore specificazione a quelle condotte umane caratterizzate sì da minaccia o molestia ma che sono messe in atto dall'autore in maniera reiterata ed idonea a provocare uno tra questi specifici stati d'animo nel soggetto leso: stato di ansia o di paura, timore per la propria (o altrui) incolumità e cambiamento delle abitudini di vita.
Analizzando la nostra fiaba, ci riferiamo a molestie reiterate quando Ciuchino diventa l'ombra di Shrek seguendolo contro la sua volontà, consapevole di provocargli disagio e, nonostante ciò, tentando di convincerlo a prenderlo con sé, finanche a vivere con lui!
Di certo la consumazione del reato avviene per ogni singolo atto persecutorio quindi si avrà sia quando Ciuchino segue Shrek nel bosco sia nel momento successivo in cui si intrufola nella sua capanna.
I due singoli eventi però, se non connessi tra loro, non configurerebbero reato di stalking ma, probabilmente, due reati a sé stanti. La reiterazione, difatti, è elemento costitutivo della fattispecie.
Al fine di distinguere gli atti persecutori dai reati più generici di molestie e minacce, è necessario che si verifichino più atti idonei a tal scopo ma in momenti successivi in modo che compongano i vari tasselli propri dello stalking.
Ciò si spiega con la natura di reato abituale propria degli atti persecutori alla cui base poggia la necessaria reiterazione delle condotte moleste o minacciose. L'evento generato, ossia la alterazione ansiosa dello stato emotivo della vittima, deve essere la risultante della condotta persecutoria nel suo complesso.
Per far sì che ciò avvenga è opinione comune nel mondo giuridico ritenere che debbano seguitare al minimo due condotte moleste o minacciose in grado di provocare, alternativamente, almeno uno degli stadi emotivi elencati dall'art. 612 bis c.p..
Non è necessario, inoltre, che le due condotte avvengano a distanza di un determinato lasso temporale, essendosi già presentata ed accolta dalla giurisprudenza di legittimità la possibilità che due o più comportamenti distinti, atti a generare stato di ansia o paura nel soggetto leso, possano avvenire anche nella medesima giornata.
Possiamo distingue a tal proposito due momenti “clou” tra i nostri due protagonisti:
1) quando, poco dopo la loro conoscenza, Ciuchino segue Shrek attraverso il bosco, sorprendendolo ed importunandolo a più riprese, manifestando la volontà di restare con lui;
2) e quando Ciuchino, giunto ormai nella palude, entra senza permesso in casa di Shrek pretendendo di soggiornarvi.
Con il prosieguo della narrazione, possiamo notare che lo stato ansioso che caratterizza Shrek, a seguito dei reiterati atti di persecuzione a suo discapito messi in atto da Ciuchino, è dovuto al timore di perdere la sua agognata solitudine, effettiva ed intima espressione della sua libertà di autodeterminarsi.
Lo stalking presuppone un dolo generico in quanto il soggetto attivo è consapevole che con la sua condotta genererà uno dei possibili stati di ansia e timore oltre che il mutamento di abitudini di vita del soggetto leso che, temendo altra reiterazione, cercherà di proteggersi alla meglio da possibili nuove minacce o molestie.
Ciuchino è consapevole della indisponibilità di Shrek ad avere al suo seguito un altro essere vivente e, nonostante ciò, non accenna a smettere di seguirlo o ad intromettersi nella sua quotidianità.
D'altra parte, la radicata voglia di solitudine di Shrek si evince soprattutto a seguito dell'inaspettato esilio di tutte le creature delle Fiabe dalle terre di Du Lac voluto da Lord Farquaad. che le ha lasciate senza una casa.
Queste ultime disperate, seguono Ciuchino fino alla palude, di fatto occupandola. L'evento non fa che sconvolgere ancor di più la vita di Shrek che ormai è consapevole di avere ben più di un problema: da un lato, la sua amata e solitaria palude occupata dall'intera comunità delle Fiabe e dall'altro il serio pericolo di avere Ciuchino tra i piedi, per sempre!
Ovviamente, le molestie perpetrate con lo stalking devono dimostrare il nesso causale esistente tra la condotta del persecutore e gli stati di grave agitazione ed ansia, oltre che i mutamenti improvvisi nella vita della vittima.
Difatti, assalito da queste preoccupazioni e rassegnato a dover cambiare le sue abitudini di vita pur di riavere indietro la sua libertà, Shrek decide di recarsi al palazzo di Lord Farquaad per poter contrattare la revoca del provvedimento di sfratto della popolazione delle Fiabe, riavere indietro la sua palude deserta e soprattutto liberarsi di Ciuchino!
Non ha però fatto i conti con le circostanze! Shrek stavolta è costretto a sopportare consapevolmente l'instancabile presenza di Ciuchino non potendolo allontanare: chi sarà mai l'unico in grado di condurlo al palazzo del Lord?
E bene sì, proprio lui, il "piccolo Ciuco"! Fortunatamente in questa fiaba non sarà davvero commesso reato di stalking, piuttosto nascerà un'amicizia complice ed esilarante.
Non crederete però di essere stati in presenza dell'unica amicizia "troppo perseverante" del mondo fiabesco?
Siete pronti a continuare insieme a me il nostro viaggio negli atti persecutori?
…to be continued…