Vi ricordate il trio di Crudelia De Mon, Orazio e Gaspare?
Ebbene, Crudelia aveva stabilito, tramite un accordo, che i due ladruncoli (Orazio e Gaspare) avrebbero rubato per tre soldi i cuccioli e lei con quei cuccioli si sarebbe fatta una o più pellicce. In caso di perdita, i due ladruncoli ne avrebbero pagato le conseguenze andando in galera e lei no.
Questo, in maniera molto semplicistica, è il cd. "patto leonino", quel patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite di una società di persone, semplice ma anche, come afferma la dottrina, applicabile alla società di capitali.
Tale locuzione, che deriva dalle fiabe di Fedro, si fonda sul brocardo "cuius commoda, eius et incommoda" (chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne anche i pesi).
Esprimendo la manifesta ingiustizia di un accordo nel quale ad una parte siano riservati i benefici di una determinata attività, mentre all'altra siano riservate esclusivamente le eventuali conseguenze negative.
Ex.art. 2265, un siffatto contratto è da ritenersi nullo e la regola contenuta è ritenuta inderogabile, perché espressione della causa tipica che caratterizza il contratto di società quale è definito dall'art. 2247 c.c.