L'ufficiale olandese Eric sa bene che la sua autorità sulla sua nave negli oceani di tutto il mondo non è senza limiti: anzi! Più si allontana dalla terra ferma più il suo comando diminuisce. Ma andiamo per gradi e vediamo tutto nel dettaglio.
Innanzitutto il mare viene suddiviso in quattro parti dalla Convenzione di Montego bay del 1982 chiamata United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, entrata in vigore il 16 novembre 1994, un anno dopo la firma della Guyana come sessantesimo Stato contraente, la ratifica dell'Italia è avvenuta con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Tali parti sono: acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ed acque internazionali. le sue zone vengono calcolate dalla distanza fra la costa e il mare aperto.
L'articolo 3 della summenzionata convenzione stabilisce che "ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino a un'ampiezza massima di 12 miglia marine". Questa è la cosiddetta zona delle "acque territoriali" che corrisponde all'incirca alla linea di bassa marea. Un tempo, essa arrivava fino a 3 miglia marine dalla linea di base della costa, perché era quella a cui un cannone riusciva a sparare, ma visti i successivi sviluppi tecnologici questo criterio non era più attuabile, perchè desueto ed é stato quindi modificato dalla fondamentale convenzione UNCLOS.
Qualora poi vi sia un'isola a 12 miglia dalla costa, questa viene considerata terra ferma a tutti gli effetti e quindi si seguirà il criterio delle 12 miglia; cioè quell'isola sarà il punto da cui misurare da zero altre 12 miglia.
Una precisazione: la zona delle acque territoriali incontra dal punto di vista della giurisdizione dello stato soltanto due limiti. Il primo prevede che non si può impedire il passaggio inoffensivo di navi mercantili o da guerra straniere ed i sottomarini, per esempio, devono navigare in emersione ed esponendo la bandiera ex art. 20 della convenzione in oggetto. Il secondo invece concerne il fatto che lo stato non può esercitare la propria giurisdizione penale per fatti commessi a bordo di navi straniere (art. 27 UNCLOS) pertanto, l'olanda (stato di appartenenza di Eric) ha un potere di giurisdizione pressochè totale, perché dobbiamo considerare tale nave come territorio olandese a tutti gli effetti, ricordando le due eccezioni.
A seguire vi è la "Zona contigua" che va dalle 12 alle 24 miglia dalla linea di base di ogni terra ferma. In tale spazio lo Stato può agire per prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale. Se Eric scopre che una determinata nave trasporta armi per i pirati e si trova tra le 12 e 24 miglia allora potrà ispezionare la nave straniera e sequestrare la merce a bordo di essa.
La "Zona economica esclusiva" (la terza zona), poi, ricomprende lo spazio di mare che si trova fra le 24 e le 200 miglia dalla linea di base di ogni terra ferma. In tale porzione lo stato costiero ha solo il diritto di utilizzare le risorse della colonna d'acqua sovrastante il fondale marino. In tale zona quindi la nave di Eric potrà pescare tranquillamente e Re Tritone non potrà opporsi.
Le parti oltre le 200 miglia dalla linea di base sono considerate "acque internazionali" e sono una res communis omnium che sono di tutti (anche di stati senza sbocchi al mare): qui ogni Stato esercita in via esclusiva la giurisdizione sulle proprie navi. Se Eric in tale zona sottoscrive un contratto, a tale contratto si applicherà il diritto privato olandese.
Infine vi è la zona chiamata "piattaforma continentale" che è intesa come il naturale prolungamento sommerso della terraferma di ciascuno stato (il fondale marino) che non ha una lunghezza univoca perché essa si estenderà fino a che il fondale marino non avrà un brusco cambio di pendenza (4 gradi o più). Lo Stato costiero, per esempio l'Olanda di Eric, ha il diritto di sfruttamento economico di tale fondale, fermo restando il regime giuridico del mare e dello spazio aereo sovrastanti per cui gli Stati hanno la facoltà esclusiva di sfruttare le risorse minerali e gli idrocarburi presenti nel sottosuolo, nonché installare isole.
A.P.