Remy, il topolino di Ratatouille, per potersi sfamare ruba spazzatura e poi, dopo aver risalito le tubature ed essere entrato in un appartamento, prende del pane.
Lo 'salva' il fantasma del suo chef preferito che gli consiglia di non rubare e di cucinare.
Ma rubare per fame costituisce reato?
La Cassazione è intervenuta recentemente su un furto di un pezzo di parmigiano e altri alimenti di basso valore commesso da una senzatetto in un supermercato (sentenza n. 40685/24).
L'imputata è stata condannata, ma la Cassazione ha annullato con rinvio, distinguendo il furto lieve per bisogno (art. 626 c.p.) da quello commesso per stato di necessità.
Il primo si configura quando la cosa sottratta, di tenue valore, è necessaria per soddisfare un bisogno urgente ed immediato. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206 e il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) scrimina il fatto illecito, perché commesso per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato e non altrimenti evitabile.
La Suprema Corte ha escluso lo stato di necessità, in quanto il furto di cibo non era l'unica via per sfamarsi e ha ritenuto che possa sussistere il furto lieve per bisogno, per lo stato di malnutrizione e debolezza della donna.
In una sentenza di pochi mesi prima (n. 10446/24) la Cassazione – in tema di stato di necessità e furto di generi alimentari – aveva precisato come andasse escluso lo stato di necessità in difetto degli elementi dell'attualità e inevitabilità del pericolo, poiché è possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale.
Alla stregua di questi principi i furti di Remy possono sono essere definiti di tenue valore (e non commessi in stato di necessità).
Speriamo che non venga querelato visti i deliziosi piatti che prepara con grande abilità!