Nella fiaba "Aladdin" i protagonisti, Aladdin e Jasmine, commettono – in due situazioni differenti ma nello stesso luogo, ossia il mercato cittadino – il reato di furto di oggetti aventi poco valore: Aladdin un pezzo di pane e Jasmine una mela, sottraendoli da bancarelle.
Certamente rubare una mela o un pezzo di pane non appare un fatto grave. Tuttavia, ad oggi, nessuno dei due potrà difendersi, invocando la tenuità del fatto: perché?
Aladdin non potrà beneficiare della non punibilità per fatto tenue, visto che solitamente ruba: può essere considerato delinquente abituale o, comunque, ha commesso reati della stessa indole, condizione ostativa ai sensi dell'art. 131 bis c.p., che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Jasmine, invece, non potrà ottenere l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. per un'altra ragione.
Per poter ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, per i reati commessi la pena detentiva non deve essere superiore nel massimo a cinque anni. E Jasmine ha commesso furto aggravato ex art. 625 c.p. (poiché la mela è esposta alla pubblica fede) per il quale è prevista la pena della reclusione da due a sei anni.
L'art. 131 bis c.p. prevede, al quarto comma, che per la determinazione del limite di pena detentiva di cinque anni, si deve tenere conto delle circostanze ad effetto speciale e non si può fare il giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti circostanze attenuanti, come ad esempio quella del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), che astrattamente è integrata nella vicenda in esame.
Per Aladdin bisognerà trovare una differente linea difensiva: lo stato di necessità? (clicca qui per scoprirlo). E per Jasmine? Occorre attendere l'entrata in vigore della Riforma Cartabia che esclude dall'art. 131 bis c.p. il riferimento ai reati commessi la cui pena detentiva è superiore nel massimo a cinque anni e prevede la pena "non superiore nel minimo a due anni".