

Tutti ricordiamo la straziante scena in cui la gabbianella Kengah, nella fiaba de "La gabbianella e il gatto", finisce nell’oceano macchiato dal petrolio e muore dopo aver affidato il suo uovo al gatto Zorba.
La morte di Kengah, oltre ad aver segnato irrimediabilmente la nostra infanzia, ci permette di esaminare una fattispecie penale posta a tutela di un bene su cui oggi, per fortuna, si pone sempre maggior attenzione: l'ambiente.
L'art. 452 quater del codice penale tutela il nostro ecosistema e conseguentemente anche la pubblica incolumità, punendo con la reclusione da cinque a quindici anni le condotte gravemente lesive per l'ambiente che costituiscono disastro ambientale.
La norma è stata introdotta nel 2015 dopo essere stata fortemente caldeggiata da dottrina e giurisprudenza. Prima della sua introduzione, infatti, le condotte ora ricomprese nell'art. 452 quater c.p. venivano fatte ricomprendere in quanto disposto dall'art. 434 c.p. per poter sopperire al vuoto normativo. L'art. 434 c.p. puniva, e tutt'ora punisce, chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o un «altro disastro», se dal fatto derivava pericolo per la pubblica incolumità. La norma però rischiava di prestare il fianco ad un'interpretazione analogica in malam partem trattandosi di situazioni del tutto differenti rispetto al crollo di edifici.
Ecco, quindi, che l'odierna disposizione legislativa, disegnata appositamente per i casi di disastro ambientale, li definisce come
- L'alternativa irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, come se lo sversamento di petrolio non fosse rimuovibile e perciò compromettesse per sempre l'ecosistema del luogo in cui si è verificato;
- Un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, si tratta del nostro specifico caso, cioè quello in cui lo sversamento ha causato un'alterazione dell'ecosistema determinando la morte di svariate creature, tra cui la gabbianella Kengah, ma può essere rimosso attraverso il ricorso a provvedimenti eccezionali;
- L'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone. In questo caso le conseguenze della condotta devono comunque produrre effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti. Ad esempio il caso dello sversamento di sostanze tossiche in un bacino d'acqua dal quale si attinge acqua per la collettività.
Questi tre possibili scenari sono tra loro alternativi, pertanto la realizzazione di una sola di queste situazioni costituisce già da sola un disastro ambientale.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, infine, è richiesto il dolo generico. Pertanto, lo sversamento di petrolio in cui è finitala gabbianella costituirebbe reato solo se fosse commesso con la coscienza e la volontà di cagionare un disastro ambientale.