Sulle montagne svizzere, vicino a Maienfeld, riecheggia un soave "Jol-hol-à-hi-hu!".
La capretta Fiocco di neve si è nuovamente allontanata dal suo gregge ed Heidi e Peter la stanno cercando. Ma in lontananza si intravede la Zia Dete. Purtroppo per Heidi è giunto il momento di salutare il "generale delle capre" (Peter) e il Vecchio dell'Alpe (il nonno) e trasferirsi a Francoforte presso la dimora della famiglia Seseman.
In questa grande città, senza le sue amiche caprette, il sole e le montagne, HeidI impara, finalmente, non solo a leggere e scrivere, ma anche a relazionarsi con altre persone, in particolare con Clara, una ragazza di dodici anni rimasta paraplegica in seguito ad una grave malattia.
Grazie alla storia di Heidi e della sua amicizia con Clara, analizzeremo i diritti personalissimi, nello specifico: il diritto personalissimo alla vita e all'integrità fisica.
Prima di procedere con l'analisi di tale diritto, però, occorre fornire una definizione di "diritti personalissimi" o "diritti della personalità".
I "diritti della personalità" sono diritti soggettivi assoluti (quindi opponibili erga omnes, ossia che possono essere fatti valere nei confronti di chiunque) che hanno ad oggetto alcuni aspetti fondamentali della personalità umana. Infatti, essi non si possono considerare beni patrimoniali, cioè non possono essere valutati economicamente, bensì morali e immateriali.
Inoltre, i diritti personalissimi, sono:
- essenziali, ovvero tutelano gli aspetti fondamentali della vita dell'essere umano e del suo sviluppo fisico e morale;
- inalienabili, ossia non possono essere venduti o ceduti ad altri;
- irrinunciabili, ad esempio Heidi non può rinunciare al diritto alla vita;
- imprescrittibili, ossia non si estinguono nonostante il trascorrere del tempo senza che essi vengano esercitati (ad esempio, il diritto al nome);
- intrasmissibili, non fanno parte del patrimonio della persona e quindi non si possono trasferire ad altri;
- Originari o innati, si acquistano con la nascita.
Nel nostro ordinamento giuridico, i diritti della personalità trovano un'ampia tutela che si sviluppa su più livelli normativi: nella Costituzione, in materia penale e in quella civile.
Nella Costituzione, ad esempio, è di fondamentale importanza l'art. 2 Cost.:"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
Il successivo, art. 3 Cost., invece, tratta del principio di eguaglianza sostanziale ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali").
Infine, negli artt. 4 e 36 della Costituzione italiana, viene tutelato il diritto al lavoro, l'iniziativa economica, il diritto alla salute e altre libertà fondamentali.
Invece, in materia penale, vengono tutelati altri diritti della personalità quali: il diritto alla vita, all'incolumità fisica, all'onore, alla libertà personale e morale.
Infine, in materia civile, tutti i diritti personalissimi vengono tutelati dal codice civile (artt. 5-10). Ad esempio, viene tutelato il diritto al nome, all'immagine, il diritto d'autore. Un ruolo molto importante lo ricopre anche l'art. 2043 c.c., il quale rappresenta una sorta di clausola generale di tutela dei diritti della personalità.
Analizziamo ora il primo diritto della personalità: il diritto personalissimo alla vita e all'integrità fisica. Esso è uno dei diritti più importanti per il nostro ordinamento giuridico e viene tutelato sia dal Codice Civile che da quello penale.
Nel primo caso, si fa riferimento all'art. 2043 del codice civile, rubricato "Risarcimento per fatto illecito": "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Ad esempio, poniamo il caso in cui Clara sia stata vittima di una violenza da parte del padre, il Signor Seseman, costringendola a rimanere a vita su una sedia a rotelle. La nostra piccola dai capelli biondi e gli occhi celestiali, ex. art. 2043 c.c., può esercitare il suo diritto di richiedere al padre un risarcimento per i danni subiti.
Invece, in materia penale ricordiamo l'art. 575 c.p., rubricato "Omicidio" e l'art. 590 c.p., rubricato "lesioni personali".
Nel nostro ordinamento, il diritto alla vita viene definito:
- Assoluto. Si tratta di un diritto che può essere fatto valere in ogni momento e nei confronti di chiunque.
- Irrinunciabile. Clara, nonostante si costretta a vivere su una sedia a rotelle e non può correre a piedi nudi sull'erba come fa Heidi, non può rifiutarsi di godere tale diritto. Questo diritto, infatti, si perde solamente con la morte.
- Indisponibile. Poniamo il caso in cui la bisnonnina cieca di Peter muoia di vecchiaia. Essa non può lasciare in eredità il diritto alla vita al suo amato nipote, in quanto non si tratta di un diritto patrimoniale bensì di uno morale e immateriale.
Infine, l'integrità fisica riguarda il diritto di ogni essere umano di godere del proprio corpo nella sua interezza. Ai sensi dell'art. 5 del codice civile, "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all’ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.)".
Si tratta, quindi, di un diritto grazie al quale è possibile tutelare un altro diritto della personalità: quello della salute. Ne parleremo nel prossimo articolo.