Le sorellastre Genoveffa ed Anastasia attribuiscono all’altra sorella, costretta a svolgere le mansioni di casa, il nome di Cenerentola in quanto questa stava sempre vicino alla cenere. Il nome di Cenerentola però non è il suo vero nome. Entra quindi in gioco il diritto personalissimo al nome.
Il diritto al nome è un diritto che ciascuno di noi possiede e può essere utilizzato in maniera identificativa, ossia al fine di potersi distinguere ed essere riconosciuto dagli altri in modo preciso e immediato. Ad esempio, le sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa, vengono riconosciute dalle altre persone anche in virtù del proprio nome.
L'art. 22 della Costituzione afferma che: "Nessuno può essere provato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome". Tale enunciato garantisce una massima tutela del diritto al nome, soprattutto in relazione a interessi politici che potrebbero generare discriminazioni verso alcuni soggetti. Inoltre, questa disposizione rappresenta una parte dei principi fondamentali contenuti nella parte iniziale della Costituzione come ad esempio la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona.
Ai sensi dell'art. 2 Cost., infatti, la Repubblica riconosce e protegge i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nella formazione sociale dove si sviluppa la sua stessa personalità. Il diritto al nome viene considerato dal nostro ordinamento giuridico come un diritto inviolabile che si acquista automaticamente con la nascita e ci "appartiene" per tutta la durata della nostra vita, nessuno può utilizzarlo senza il nostro permesso.
Questo diritto, rientra nella categoria dei diritti indisponibili, ossia quei diritti di cui non si può disporre liberamente perché non si può né cedere a terzi né si può rinunciare a godere di tale diritto. Esso si acquista automaticamente con la nascita e si estingue solamente con la morte.
L'art. 6 del codice civile, in proposito, dispone che: "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome."
Ora, analizziamo meglio questi due elementi che compongono il diritto al nome: prenome e cognome.
Il prenome, ossia il c.d. "nome di battesimo", serve a identificare in maniera precisa una persona all'interno di un contesto familiare e si acquisisce attraverso l'attribuzione dello stesso da parte dei genitori o, in mancanza di quest'ultimi, dall’Ufficiale di Stato Civile. Ad esempio, alla nascita, Lady Tremaine ha attribuito alle figlie, i nomi di Anastasia e Genoveffa.
Il cognome, invece, serve ad identificare il gruppo di apparenze di una persona. Di solito viene assegnato automaticamente ad un bambino alla nascita e, di regola, corrisponde al cognome del padre, ma è possibile aggiungere legalmente anche quello della madre.
Dunque, prenome e cognome formano il nome civile di una persona che per legge è "soggetto a pubblicità", ossia i genitori hanno l'obbligo di registrare il nome del nuovo nascituro nei registri di Stato Civile entro le 24 ore dalla nascita del bambino.
L'art. 6, comma 3 del codice civile stabilisce che: "Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità della legge indicati". In questo caso, le norme di riferimento sono quelle contenute agli articoli 2 e ss. del d.p.r. 12 marzo 2012 n. 54. Secondo tale Decreto, la modifica del nome può essere concessa qualora questo risulti “ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale”. Ad esempio, Cenerentola, decide di modificare il proprio nome poiché tale nome è motivo di imbarazzo dal momento che è associato alla parola "cenere".
Al fine di modificare il proprio nome o cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, Cenerentola deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, ed esponendorre le ragioni a fondamento della richiesta.