Il contratto concluso tra il Gatto, la Volpe e Postiglione, personaggi della celebre fiaba: "Pinocchio", può essere inquadrato nella fattispecie di contratto in frode alla legge disciplinato dall'art. 1344 c.c..
Detta norma stabilisce che: "Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa".
Si configura contratto in frode alla legge quando l'accordo, pur rispettando la lettera della legge, costituisce mezzo per eludere una norma imperativa.
Pinocchio, grazie all'intervento salvifico della Fata Turchina, è stato liberato dalle grinfie di Mangiafuoco ed è alla ricerca del padre Geppetto.
Nel frattempo il Gatto e la Volpe si vantano con Postiglione, noto come il Cocchiere, della fortuna che hanno guadagnato in forza della vendita di Pinocchio, il burattino senza fili, a Mangiafuoco.
Il Cocchiere tenta i due imbroglioni formulando una proposta contrattuale che li può far divenire ancor più ricchi: individuare e consegnargli i "ragazzi svogliati".
Postiglione, infatti, fa "raccolta" di ragazzi svogliati e disobbedienti che non vogliono andare a scuola ed incarica il Gatto e la Volpe di selezionare e condurre a lui i bambini con queste caratteristiche per trasportarli nel Paese dei Balocchi.
Volpe, che ben conosce le dicerie sul Paese dei Balocchi, ha dei dubbi circa la liceità della pattuizione ed afferma a tal proposito: "Il Paese di Balocchi??? Ma la legge suppongo che…". Postiglione, tuttavia, lo rassicura dicendo: "No no, non c'è alcun rischio, come ragazzi essi non tornano mai più! Cercate in giro e se trovate un buon elemento portatemelo! Vi pagherò bene!".
Volpe, quindi, acconsente alla definizione dell'accordo.
Per mezzo di detta pattuizione, pertanto, il Gatto e la Volpe si obbligano, ben coscienti dello fine illecito perseguito dal Cocchiere, a selezionare i ragazzi che hanno le sopra descritte qualità in cambio di un'ingente quantitativo di denaro.
Il contratto tra i tre potrebbe inquadrarsi nel tipo contrattuale proprio del contratto di mandato disciplinato dagli artt. 1703 e ss. c.c..
Il risultato contra legem perseguito dalle parti non è reso manifesto nella pattuizione. Non è, infatti, esplicitato il fine illecito perseguito. Lo scopo si considererebbe manifesto qualora nel contratto fosse inserita una clausola del seguente tenore: "il contatto è volto all'individuazione di ragazzi da trasformare in asini per sfruttare il loro lavoro".
In via esemplificativa il contratto, stipulato nei termini sopra enucleati, avrebbe causa lecita nell'ipotesi in cui Postiglione mirasse a soddisfare un interesse lecito, ad esempio quello di recuperare ragazzi soli ed emarginati, e per far ciò conferisse mandato al Gatto e la Volpe, noti per le loro qualità di osservatori ed indiscussi conoscitori del luogo, di individuare detti bambini e consegnarglieli.
Il contratto è costituito in frode alla legge quando costituisce un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Il contratto in frode alla legge si distingue dal contratto contrario alla legge nella misura in cui mediante il primo gli stipulanti mirano ad ottenere un risultato vietato da un norma imperativa con qualche accorgimento (ad esempio mediante l'inserzione di determinate clausole) mentre mediante il secondo i contraenti mirano direttamente a conseguire un risultato vietato.
La frode alla legge costituisce un vizio della causa che si concreta in un abuso della funzione tipica del contratto. Gli stipulanti "abusano" di un determinato schema contrattuale (nel nostro caso il contratto di mandato) in quanto utilizzano quel tipo di pattuizione per conseguire un fine vietato dalla legge rispetto a quello proprio dell'accordo concluso.
L'istituto ex art. 1344 c.c. si caratterizza in quanto i contraenti raggiungono un risultato illecito nonostante il mezzo impiegato (tipo contrattuale) sia lecito.
Ai fini della configurabilità del contratto in frode alla legge devono sussistere i seguenti requisiti:
- oggettivo: elusione di un divieto imposto dalla legge.
- soggettivo: c.d. comunanza dell'intenzione fraudolenta ovvero l'intento fraudolento che deve essere comune a tutti i contraenti.
Nel caso di specie l'elemento oggettivo consiste nello stipulare un contratto che eluda la normativa concernente lo sfruttamento minorile e l'elemento soggettivo si ha in quanto il Gatto, la Volpe e Postiglione mirano a conseguire uno scopo illecito quale quello di arricchirsi sfruttando il lavoro dei ragazzi svogliati tramutati in asini.
Spieghiamo meglio.
Come già anticipato, se il contratto di mandato stipulato dai tre protagonisti della fiaba "Pinocchio" (avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di individuazione di ragazzi "svogliati") fosse stato finalizzato al recupero di detti ragazzi impiegandoli in attività socialmente utili, ad esempio la fabbricazione e vendita di burattini a scopo benefico, detta pattuizione sarebbe stata senz'altro lecita.
Così tuttavia non è.
Lo scopo di Postiglione è di adescare i bambini, trasformarli in asini e rivenderli quali forza lavoro.
Di certo il fine perseguito e non esplicitato nella pattuizione non può considerarsi lecito il contratto è, dunque, in frode alla legge e, per l'effetto, nullo in quanto avente causa illecita.
Il contratto stipulato tra il Gatto, la Volpe e Postiglione è viziato da nullità in forza di una consapevole divergenza tra la causa tipica di detta pattuizione (che potrebbe rinvenirsi nel consentire, mediante la predisposizione di una serie di attività educative, l'inserimento sociale di minori emarginati) e la determinazione causale di contraenti, tale da rivelare la fraudolenza dell'interesse da identificarsi nello sfruttamento del lavoro minorile.
L'interesse anzidetto si pone in netto contrasto con la norma imperativa che vieta lo sfruttamento del lavoro minorile.
Il contratto in frode si distingue infine dal contratto simulato.
La simulazione consiste nel compiere una dichiarazione negoziale senza volerne gli effetti o volendo effetti diversi da quelli conformi all'esteriore dichiarazione.
Nel contratto ex art. 1344 c.c., invece, la dichiarazione negoziale è effettivamente voluta come tale e ne sono voluti gli effetti giuridici ma il negozio predisposto dalle parti tende ad un fine antigiuridico quale è l'elusione di una norma imperativa.
Del contratto simulato tratteremo in un prossimo articolo!
Arrivando quindi ad una conclusione, il contratto concluso tra Gatto, Volpe e Postiglione è nullo e pertanto improduttivo di effetti.
Testo apprezzabile per chiarezza espositiva ed esempi vivaci che colpiscono la fantasia e aiutano a memorizzare dei concetti giuridici alquanti astratti come appunto il contratto in frode alla legge
Grazie! <3