Articolo 1678 codice civile: "Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro".
Grazie alla magia del tappeto volante di Aladdin, possiamo iniziare il nostro viaggio: un colpo d'aria e saremo pronti a vivere le magiche notti d'Oriente.
Essendo l'unico tappeto capace di volare, il suo manto incantato è in grado tanto di condurre Aladdin e Jasmine sopra le calde dune del deserto, quanto di trasportare merci (le preziose spezie di Agrabah) da una parte all'altra della città.
Il contratto di trasporto può infatti avere ad oggetto:
- persone
- cose
e trova nel codice una disciplina unitaria, consentendo di individuare alcuni elementi comuni.
È un contratto certamente consensuale: si perfeziona, cioè, con il solo accordo delle parti. Con esso una parte, che prende il nome di vettore,assume l'obbligo di trasferire cose o persone da un luogo di partenza ad uno di destinazione, caratterizzando così la sua obbligazione di fare come tipica obbligazione di risultato. È tendenzialmente oneroso, ma l'applicazione dei principi sulla responsabilità del vettore può estendersi anche ai trasporti gratuiti, in relazione ai quali possono insorgere medesimi obblighi. Nonostante la mancanza di un corrispettivo, dunque, si applicherà il regime contrattuale dell'art. 1678 c.c. laddove esista per il vettore un interesse giuridicamente rilevante ad effettuare quel trasporto. Non così per i trasporti c.d. "di cortesia", o amichevoli, anch'essi gratuiti ma ai quali non sottende alcun tipo di interesse e che sono sottratti a tale disciplina.
Il tragitto può essere compiuto via mare, terra o aerea potendosi applicare la normativa del Codice civile anche a queste modalità di trasporto, in quanto compatibile con le specifiche leggi di settore (il codice della navigazione, per esempio).
La responsabilità per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto ricade comunque nella disciplina dell'art 1218 c.c.: trattandosi di contratto, il vettore è responsabile per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione della propria prestazione secondo le regole generali.
Salvo quanto previsto dalla disciplina comune, vi sono due disposizioni del codice specificatamente indirizzate alla figura del vettore, che viene delineata con sfumature differenti. In tema di responsabilità ciò che assume rilevanza, difatti, è anche la diversa natura dell'oggetto del trasporto.
Nel caso del trasporto di cose, ove al vettore viene affidata merce inerte, la responsabilità (oltre che rispondere, lo vedremo, ad un regime particolarmente rigido) della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli è imputata totalmente in capo a quest'ultimo.
Nel trasporto di persone il vettore è ritenuto responsabile in via presuntiva per il danno causato durante il viaggio al viaggiatore e alle cose che egli porta con sé. In tal caso però l'oggetto del contratto è, a dire il vero, un "soggetto", dotato di propria scienza e volontà, il cui comportamento potrebbe andare ad incidere sul riconoscimento di responsabilità in capo al vettore (è il caso del passeggero che non rispetta le regole di viaggio).
Vedremo nei prossimi articoli quali fiabe conservano per noi le diverse tipologie del contratto di trasporto.