In una notte invernale, Orazio e Gaspare, fingendosi lavoratori della Società Elettrica, entrano, senza essere accolti in maniera spontanea da Nilla, nella casa di Rudy ed Anita e, successivamente, rubano i cuccioli di Pongo e Peggy.
Ebbene, i due, con le loro condotte eterogenee integrano, in realtà, la sola fattispecie criminosa di cui all'art. 624 bis (furto in abitazione).
Nel nostro esempio, infatti, si verifica una classica ipotesi di reato complesso, istituto che ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (furto e violazione di domicilio).
Invece, nel caso in cui Orazio e Gaspare avessero rubato i cuccioli di Anita ed il giorno dopo quelli del vicino di casa per venderli tutti successivamente a Crudelia, si avrebbe un'ipotesi di reato continuato. In base all' art. 81 comma 2, infatti, l' istituto in esame si configura quando un soggetto, con più azioni (duplice furto dei cani) od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (vendita a Crudelia), commette, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni della stessa (nel nostro caso, viene violato più volte l' art. 624) o di diverse disposizioni di legge.
Qualora, invece, Orazio e Gaspare avessero rubato i cuccioli di Anita per venderli a Crudelia e, in un secondo momento, avessero rubato altri cuccioli ma per allevarli, si avrebbe una ipotesi di concorso materiale omogeneo, in quanto i due con più azioni commettono in tempi diversi più violazioni della stessa disposizione incriminatrice senza che sussista, tuttavia, un medesimo disegno criminoso alla base della commissione dei due episodi criminosi.
Al contrario, qualora le norme violate siano diverse, si ha concorso materiale eterogeneo. Per fare un esempio: Orazio e Gaspare rubano i cuccioli per venderli a Crudelia e, il giorno dopo, decidono di rapinare una banca per farsi un bel viaggetto alle Hawaii.
Dal punto di vista sanzionatorio, il nostro codice sanziona il concorso materiale con l'espiazione della totalità delle pene previste per i singoli reati (una somma delle pene). Per quanto attiene le pene detentive della stessa specie, il codice prevede l'inflizione di un'unica pena pari alla somma delle pene che si dovrebbero comminare per i singoli reati.
Ai sensi dell'articolo 74 c.p., invece, per le pene pecuniarie, pene detentive ma di specie diversa e le pene accessorie, queste si applicano distintamente e per intero.
Il rigore dell'articolo 74 c.p. è temperato nel caso di aumenti della pena per cui vi sono i limiti dettati dagli articoli 72, 78 e 79 c.p. .