Nelle "Follie dell'imperatore" il giovane e arrogante sovrano Kuzco è intenzionato a far costruire, per il suo compleanno, una sfarzosa casa con piscina sulla cima di una collina: Kuzkotopia.
Per far ciò, l'imperatore intende far radere al suolo un intero villaggio, abitato da Pacha e dai suoi numerosi familiari, in modo tale da ottenere la stravagante costruzione al suo posto. Nel corso della storia e in seguito a mille peripezie, Kuzco cambierà idea e deciderà di far costruire la casa su un’altra collina, lasciando intatto il villaggio e rinunciando ad espropriare i terreni e le abitazioni di Pacha.
Nello scorso articolo abbiamo fornito una definizione di provvedimento amministrativo, andando ad individuare i suoi elementi fondamentali. L'episodio sopra menzionato, invece, ci consente di affrontare un ulteriore tema inerente al provvedimento amministrativo e rappresentato dai suoi caratteri fondamentali.
Tutti i provvedimenti amministrativi, infatti, a prescindere dai loro effetti e dalle loro caratteristiche specifiche, presentano dei caratteri fondamentali comuni che ora si andranno ad analizzare.
a) Imperatività (o Autoritarietà)
Con tale espressione si fa riferimento alla capacità del provvedimento amministrativo di produrre unilateralmente i suoi effetti. Il carattere dell'imperatività, in particolare, consente al provvedimento di apportare delle modifiche nella sfera giuridica soggettiva del destinatario dello stesso (ad es. privandolo di un diritto) indipendentemente dal suo consenso e anche contro la sua volontà.
É importante notare come questo aspetto ci consenta di mettere in evidenza la profonda differenza tra il provvedimento amministrativo e l’atto negoziale del diritto privato che, per produrre i suoi effetti, come ad esempio degli effetti obbligatori, necessita del consenso del titolare della sfera giuridica soggettiva nella quale gli effetti dell'atto devono prodursi.
Ritornando alle "Follie dell'imperatore", possiamo fare questo esempio. Immaginiamo che Kuzco non avesse cambiato idea e, intenzionato ad ottenere la stravagante villa con piscina e scivolo, avesse incaricato gli uffici del suo impero a compiere le attività necessarie per soddisfare il suo desiderio. In questo caso gli uffici, in qualità di organi della Pubblica Amministrazione, avrebbero adottato i provvedimenti amministrativi necessari e, in particolare, dei decreti di esproprio. Tali provvedimenti avrebbero prodotto l'effetto di privare Pacha e i suoi famigliari del diritto di proprietà sulle case e sui terreni del villaggio, anche nel caso in cui questi non avessero espresso alcun consenso o fossero stati dissenzienti.
b) Tipicità e Nominatività
Con il termine tipicità si fa riferimento al fatto che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dalla legge che, in maniera espressa, deve fissarne il contenuto, i fini e gli effetti. In tal senso, si può ritenere che i provvedimenti amministrativi rappresentino un numero chiuso, non essendo possibile l’adozione, da parte della PA, di provvedimenti non espressamente previsti e disciplinati dalla legge.
La nozione di nominatività, invece, riguarda il rapporto che sussiste tra provvedimento ed interesse pubblico. Ad ogni interesse pubblico particolare da realizzare, infatti, è preordinato un determinato tipo di provvedimento disciplinato dalla legge e la cui adozione, nel caso concreto, consente di soddisfare l’interesse pubblico che ne sta alla base.
Continuando con l'esempio di cui sopra, i decreti di esproprio adottati dagli uffici dell'impero di Kuzco sono dei provvedimenti tipici (in quanto la legge stabilisce il contenuto che tali provvedimenti devono avere e gli effetti, di natura ablatoria, che producono) e nominati (in quanto adottati per soddisfare uno specifico interesse pubblico, rappresentato dall’interesse dei sudditi del regno ad avere un imperatore felice).
c) Esecutorietà
Il carattere dell'esecutorietà riguarda i provvedimenti che comportano degli obblighi per il destinatario. In relazione a tali, infatti, l'articolo 21 ter della Legge 241/90 attribuisce alla PA il potere di dare essa stessa immediata e diretta esecuzione agli obblighi discendenti dal provvedimento, nel caso in cui non vengano adempiuti spontaneamente dal destinatario, coattivamente e senza la necessità di una previa pronuncia giurisdizionale.
Immaginiamo che per poter soddisfare l'interesse dell'imperatore, non sia necessario radere al suolo il villaggio, ma sia sufficiente che Pacha demolisca la sua abitazione. In questo caso gli uffici dell'impero adotteranno un provvedimento amministrativo – nello specifico, un ordine di demolizione – che ha l'effetto di far sorgere in capo a Pacha l'obbligo di demolire la sua casa. Nel caso in cui quest’ultimo non adempia, la PA potrà procedere direttamente alla demolizione, portando coattivamente ad esecuzione il provvedimento adottato.
d) Efficacia ed Esecutività
L'efficacia rappresenta l'idoneità del provvedimento, e più in generale di qualsiasi atto, a produrre i suoi effetti.
L'art. 21 bis della legge 241/90 detta una norma specifica sul punto, stabilendo che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia (e quindi producono i loro effetti) nei confronti di ciascun destinatario nel momento in cui sono agli stessi comunicati (trattandosi, quindi, di atti recettizi).
I decreti di esproprio e l’ordine di demolizione della casa di Pacha, negli esempi sopra fatti, rappresentano dei provvedimenti che comportano una limitazione della sfera giuridica dei destinatari, privandoli di un diritto (di proprietà) o facendo sorgere nella loro sfera giuridica degli obblighi prima inesistenti (di demolire l'abitazione). Tali provvedimenti, di conseguenza, produrranno questi effetti sfavorevoli nel momento in cui saranno dalla PA comunicati a Pacha e ai suoi famigliari.
L'esecutività, infine, rappresenta l'idoneità del provvedimento amministrativo efficace ad essere portato ad esecuzione. L'art. 21 quater della legge 241/90 disciplina questo carattere fondamentale del provvedimento stabilendo, tra l’altro, che:
- i provvedimenti amministrativi efficaci sono immediatamente eseguiti dalla PA, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento stesso;
- l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa dall'organo della Pa che lo ha emanato (o da altro organo previsto dalla legge) nel caso in cui sussistano delle gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
Che dire quindi? Kuzkotopia Uh yeah!