Nella fiaba 'La spada nella roccia' Merlino, trasformato in scoiattolo, riceve diversi baci sulla bocca e sulla guancia, senza il suo consenso, da una Scoiattola.
Quest'ultima ha commesso nei confronti di Merlino violenza sessuale attenuata.
Va, infatti, qualificato come "atto sessuale" ai sensi dell'art. 609 bis c.p. il bacio sulla bocca, anche se limitato al semplice contatto delle labbra. Inoltre, secondo giurisprudenza costante, è possibile applicare il terzo comma dell'art. 609 bis c.p. che prevede una riduzione della pena per "i casi di minore gravità".
Non occorre che la violenza sia brutale ed aggressiva, potendo essa manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’atto sessuale, come stringere il viso della vittima, bloccandola per imporle il bacio sulla bocca, nonostante la resistenza oppostagli, così impedendole di sfuggire alla sua presa.
Inoltre è irrilevante il fine che spinge a dare il bacio e, quindi, a commettere il reato (Cass. 37460/21).
Secondo la Suprema Corte anche il bacio sulla guancia, non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, qualora – dopo aver svolto una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui è stata realizzata e del rapporto tra i soggetti coinvolti – possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima (ad esempio per la modalità repentina e subdola del gesto, Cass., n. 6158/2021).
Sussiste violenza sessuale consumata anche quando, per la resistenza opposta dalla vittima, il bacio – che si voleva dare sulla bocca – finisce sulle guance.
In un caso analizzato dalla Cassazione, un medico aveva chiuso la porta della stanza dove si trovava l'infermiera che lo aiutava negli interventi chirurgici; lui le aveva preso tra le mani la testa, cercando di baciarla sulle labbra, ma – per la pronta torsione della donna – non c'era riuscito.
In primo grado l'imputato veniva condannato per violenza sessuale consumata, seppur di lieve entità, a una pena di un anno e otto mesi di reclusione; la Corte di Appello aveva ridotto la condanna a sei mesi e 20 giorni con sospensione condizionale della pena, reputando che il fatto commesso dal medico "non avesse integrato il reato di violenza sessuale ma solamente l'ipotesi tentata di esso".
La Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio, ritenendo che anche il bacio dato sulla guancia della persona offesa, laddove questa non sia consenziente, integra gli estremi del delitto di violenza sessuale consumato e non solamente tentato, avendo la condotta dell'imputato interessato una zona erogena del soggetto passivo ed essendo la condotta posta in essere, chiaramente finalizzata a compromettere il bene della libertà sessuale.
Ed ancora, recentemente la Cassazione si è espressa con riferimento ad un caso di un capotreno che aveva cercato di baciare sulle labbra una passeggera, che si era tirata indietro in tempo e, così, riceveva un bacio non voluto sulla guancia.
Secondo gli Ermellini egli ha commesso il reato di violenza sessuale, poiché fino a pochi minuti prima erano due perfetti sconosciuti e si erano trovati a contatto per la regolarizzazione amministrativa del titolo di viaggio (Cass., sent. n. 22696/23).
Quindi, la Scoiattola ha commesso violenza sessuale (attenuata), sapendo che Merlino non gradiva i suoi baci. Infatti, le veniva ripetuto più volte di smettere. Inoltre il suo fine – corteggiare Merlino, essendosi invaghita di lui – non esclude il dolo.
Va, tuttavia, precisato che Merlino non parrebbe intenzionato a querelare la Scoiattola che, dunque, potrebbe andare esente da qualsivoglia responsabilità, essendo il reato procedibile a querela. Il termine per proporre querela per il reato di violenza sessuale è di 12 mesi.