Anastasia, in seguito alla Rivoluzione russa, rimane orfana e viene rinchiusa in orfanotrofio. La nonna, disperata per aver perso l'amata nipotina, promette che chiunque la ritroverà riceverà un'ingente ricompensa in danaro.
Tale promessa è una promessa al pubblico (art. 1989 c.c.) ovverosia un negozio giuridico unilaterale tramite il quale il promittente si obbliga verso una moltitudine di soggetti ad adempiere una determinata prestazione in cambio o di un'azione (riportare alla nonna l'adorata nipotina) o di trovarsi in una determinata situazione (colui che per primo ritrova Anastasia).
È importante distinguere la promessa al pubblico, fonte di un rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c., dall'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) la quale costituisce una vera e propria proposta di contratto.
Infatti, qualora la richiesta di ritrovamento da parte della nonna di Anastasia fosse un'offerta al pubblico, dovrebbe contenere gli elementi essenziali del contratto (accordo, oggetto, causa e forma ove richiesta a pena di nullità).
I due istituti hanno in comune esclusivamente la generalità dei destinatari, ovvero un pubblico indeterminato, con la distinzione che nell'offerta al pubblico, a differenza della promessa, l'accettazione (mobilitarsi per adempiere alla prestazione e successivamente adempierla) equivale alla stipulazione del contratto.
Pertanto mentre la promessa al pubblico costituisce un vincolo giuridico immediato per il promittente nel momento in cui la promessa è resa nota alla moltitudine di consociati (il pubblico appunto), l'offerta al pubblico, invece, pur contenendo tutti gli elementi essenziali del contratto sarà efficace soltanto in caso di accettazione, e dunque il contratto sarà perfezionato soltanto a seguito dell'incontro di volontà di entrambe le parti e cioè qualora un soggetto adempi alla prestazione dedotta nel contratto “offerto al pubblico”.
La nonna di Anastasia è pertanto obbligata ad adempiere la propria prestazione e potrà revocarla solo in presenza di una giusta causa (art. 1990 c.c.), come la perdita della speranza del ritrovamento della nipotina, questo poiché il vincolo obbligatorio del promittente produce un effetto immediato e una revoca in assenza di una giusta causa sarebbe pertanto illegittima.