Articolo 2054 c.c. (Circolazione di veicoli)
"I. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
II. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
III. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Chi di noi non si è trovato, almeno una volta, a barcamenarsi nel traffico guidando come un pazzo, alla Crudelia de Mon? La disciplina dell'articolo 2054 c.c. tratteggia la responsabilità per un'attività considerata, in sé, pericolosa: motivo per il quale troviamo un precetto che, muovendosi ancora nel campo del fatto illecito, viene specificamente dedicato a questa fattispecie.
Chiaro il primo comma: la responsabilità per il danno cagionato a cose o persone dal veicolo durante la circolazione (intesa nell'accezione unitaria di movimento, sosta e fermata), è posta in capo al conducente.
Sicuramente tutti ricordiamo Crudelia de Mon a bordo della sua esclusiva Panther de Ville, all'inseguimento del furgoncino che nasconde i piccoli dalmata. Ecco che se nella corsa spericolata la donna investisse un malcapitato londinese a passeggio o distruggesse il cancello di una villetta, insorgerebbe senza ombra di dubbio l'obbligo di risarcimento.
La prova liberatoria per Crudelia risiederà nel dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non le basterà però, a tal fine, sostenere il diligente rispetto delle regole del codice della strada e della comune esperienza, dovrà anche dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (è il caso di una manovra di emergenza).
Se l'impatto coinvolgerà, invece, un'altra auto opererà la presunzione di colpa di cui al comma 2, che mira a ripartire la responsabilità in misura eguale per ciascun conducente (presunzione che, tuttavia, può essere superata qualora si riesca a fornire prova contraria: Crudelia potrà sostenere, ad esempio, la sola responsabilità dell'altro guidatore).
Quando parliamo di "conducente" istintivamente pensiamo al proprietario del veicolo: ma non solo. Immaginiamo che anche la, diversa, macchina guidata da Gaspare e Orazio sia di proprietà di Crudelia e che siano loro a causare un danno con quel veicolo.
La tutela del danneggiato, in questo caso, viene "rafforzata" dal terzo comma. Tramite la previsione di una responsabilità qualificabile come oggettiva (già incontrata relativamente al danno cagionato da animali) si obbliga anche un soggetto altro, diverso dal conducente, in forza di un titolo che lo lega al veicolo, sia esso la proprietà, l'usufrutto o l'acquisto con patto di riservato dominio (quel particolare contratto che permette di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di goderne fin da subito).
Così, in virtù dell'obbligazione solidale che unisce nella responsabilità il conducente a questi soggetti, chi ha subito il danno potrà decidere di rivolgersi indistintamente a uno di loro per ottenere il risarcimento. Un pedone urtato e ferito dal veicolo potrebbe esigere il ristoro del danno, nel nostro caso, tanto da Gaspare e Orazio quanto da Crudelia.
Oggettiva è anche la responsabilità ai sensi del 4° comma. I soggetti richiamati dalla norma rispondono "in ogni caso" del danno che derivi da vizi di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo. Salvo ipotesi particolari, come il vizio già presente in sede di produzione o una riparazione mal effettuata dall'officina, questi sopporteranno la responsabilità perché loro è la possibilità di evitare il danno (con lo scrupoloso controllo delle condizioni di sicurezza del veicolo).
Un solo dubbio rimane, infine: come farà Crudelia, obbligata in solido, a liberarsi dalla responsabilità per il danno causato da Orazio e Gaspare mentre guidavano la sua seconda auto? In questo caso le sarà richiesta una prova particolarmente stringente: la massima diligenza nella custodia del mezzo volta ad evitarne l'uso, da parte di chiunque altro, contro la sua volontà. L'egocentrica amante di pellicce potrebbe cercare di fare leva proprio sullo stile di vita dei due maldestri ladruncoli, dedito alle ruberie, per provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contrariamente al suo volere.
Ma sarà davvero possibile, alla cattiva più cattiva che c'è, dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare che la sua macchina venisse guidata da Gaspare e Orazio, quando sappiamo che loro sono proprio i suoi tirapiedi preferiti?
Buona fortuna, Crudelia…