Dopo aver saputo che Biancaneve era la più bella del reame, la perfida Regina Grimilde incarica il suo fedele cacciatore di portare Biancaneve nel bosco e di ucciderla.
Ma il cacciatore, intenerito da Biancaneve, non riesce a toglierle la vita, rinunciando a portare a termine l'impresa criminosa affidatagli. Questo episodio ci consente di trattare due istituti collegati al tentativo: la desistenza volontaria ed il recesso attivo.
Il terzo comma dell'articolo 56 del codice penale disciplina la desistenza volontaria disponendo che "Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso".
La desistenza volontaria è l'interruzione volontaria da parte dell'agente della condotta tipica che, anche se iniziata, non viene portata a termine e comporta la non punibilità del tentativo, a meno che gli atti posti in essere abbiano di per sé integrato un altro reato. In altri termini, nell'istituto in esame si assiste ad una rinuncia spontanea, da parte dell'agente, al compimento di ulteriori atti che avrebbero perfezionato il reato (nel nostro caso, di omicidio).
Il cacciatore, ad esempio, sta per colpire Biancaneve col pugnale per ucciderla, ma nel momento in cui sta per pugnalarla abbassando il braccio si blocca volontariamente, decidendo di lasciarla vivere. In questo caso, il cacciatore non risponde di tentato omicidio.
Ma cosa accadrebbe, invece, se il cacciatore ferisse mortalmente Biancaneve col pugnale, e decidesse poi volontariamente di portarla in ospedale, in modo tale da impedire la sua morte e salvarle la vita?
Questa ipotesi è contemplata dal quarto comma dell'articolo 56 c.p. che prevede l'istituto del recesso attivo "Se [il colpevole] volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà".
Come si ricava dalla norma, il recesso attivo presuppone che dopo aver realizzato compiutamente l'azione tipica (ferimento di Biancaneve), l'agente agisca spontaneamente per evitare il prodursi dell'evento (morte).
In particolare, si richiede che l'autore del reato, dopo aver realizzato tutti gli atti causali che sono necessari per la realizzazione dell'evento consumato, tenga una contro-condotta in grado di arrestare il processo causale instaurato (portare Biancaneve in ospedale e farla curare)
Secondo la maggior parte degli interpreti, entrambi gli istituti in esame hanno un fondamento comune: riconoscere dei benefici all'agente che non porta a termine il progetto delittuoso (nella desistenza volontaria, esclusione della punibilità; nel recesso attivo, una riduzione della pena stabilita per il delitto tentato).
In questi casi, infatti, si ritiene che l'autore mostri una minore capacità a delinquere, con la conseguente riduzione della colpevolezza.
È importante precisare, inoltre, che la desistenza volontaria e il recesso attivo presentato un dato comune, rappresentato dalla volontarietà dell'atteggiamento dell'agente.
Questi, infatti, deve autonomamente e liberamente decidere di desistere dall'azione o di impedire l'evento, senza che la sua decisione sia causata dall'intervento di fattori costrittivi esterni, tali da coartare la sua libertà di scelta.
Ritornando all'esempio di cui sopra, non si potrebbe configurare la desistenza volontaria se il cacciatore, spaventato da dei rumori dei cerbiatti, rinunciasse ad uccidere Biancaneve, credendo erroneamente che stia arrivando il principe per salvarla.
Oppure se nel momento in cui sta per sferrare la pugnalata, il principe intervenisse prontamente pendendolo per il braccio e bloccandolo. In questo caso saremmo in presenza di un tentativo incompiuto ex art. 56 comma primo ("se l'azione non si compie"), con conseguente punibilità del cacciatore.
M.S.