Joe Gardner è il protagonista della storia “Soul” ed è un insegnante di musica delle scuole medie insoddisfatto della propria vita monotona. Dopo venti anni di tentativi riesce in seguito a un provino a ottenere la possibilità di suonare in un noto locale di New York, tuttavia, un improvviso colpo di scena lo porterà a scoprire il mondo delle anime, dove tutti i talenti e le inclinazioni umane nascono e prendono forma.
La storia del talento e della ossessione del maestro Joe per la musica ci insegna come sia importante ricercare il successo, ma ancora più importante sia assaporare il presente.
Anche il lavoro dell’insegnante di musica, infatti, per quanto apparentemente meno appagante è essenziale soprattutto per il delicato rapporto con i propri alunni.
La responsabilità dei precettori sorge in occasione del dovere di vigilanza che ricade sugli insegnanti nei confronti dei loro alunni per l’intero periodo in cui sono affidati alla loro custodia.
Nell’ambito della responsabilità dei precettori (ex art. 2048 secondo comma) è doveroso distinguere due situazioni differenti:
- il caso in cui il docente è responsabile per i danni che i propri alunni cagionano verso i terzi;
- il caso in cui l’insegnante deve rispondere per i danni che l’alunno procura a sé stesso.
L’insegnante Joe pertanto può essere chiamato a rispondere per entrambe le ipotesi.
Le due ipotesi sono state distinte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, le quali hanno inquadrato la prima categoria nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 c.c. e la seconda ipotesi in quello della responsabilità da contatto sociale qualificato ex art. 2018 c.c.
Il caso di scuola classico per la prima categoria è quello dell’alunno che per goliardia lancia una penna e procura una lesione nei confronti di un proprio compagno.
Nel caso, invece, del danno prodotto dall’alunno verso sé stesso, un esempio è quello del ragazzo che durante la ricreazione si allontana dal resto del gruppo e scivola sulle scale.
Nonostante la differente natura, per quanto concerne l’onere della prova in giudizio il soggetto danneggiante (insegnante) ha in entrambe le ipotesi il difficile onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e dunque di aver rispettato le regole dell’ordinaria diligenza e di essersi prontamente adoperato per adottare le misure necessarie al fine di evitare il danno.
Il maestro Joe dovrebbe ad esempio dimostrare di aver preventivamente dato disposizioni precise ai propri alunni in merito ai comportamenti da tenere durante l’intervallo, e di aver vigilato attentamente senza lasciare mai l’aula.
In termini processuali dunque il maestro Joe deve dimostrare la cd. prova liberatoria se vuole svincolarsi dalla presunzione legale di colpa.
Dovrà infatti dimostrare al giudice di aver fornito tutte le raccomandazioni ai propri alunni da seguire durante il tempo della ricreazione e che non poteva prevedere il repentino allontanamento di un alunno dal resto del gruppo, in quanto evento impossibile da calcolare.
In caso contrario, qualora non riesca a dimostrare l’assenza di colpa, sarà responsabile a titolo di responsabilità contrattuale per la scomparsa dell’alunno e sarà dunque tenuto a risarcire il danno, in virtù del ruolo da lui svolto e della sua particolare qualifica che impone dei doveri di vigilanza particolarmente stringenti. La posizione dell’insegnante, infatti, risulta diversa rispetto a quella di un semplice debitore, essendo il ruolo del precettore un punto di riferimento per alunni e genitori, quest’ultimi in particolare ripongono un certo grado di fiducia in merito al comportamento dell’insegnate, e ciò giustifica il suo onere particolarmente gravoso.