Siamo nel piccolo paese spagnolo San Riccardo e il Gatto con gli stivali, Kitty e Humpty si coalizzano per recuperare i Fagioli Leggendari ed ostacolare così il viaggio intrapreso dai due fuorilegge irlandesi, Jack e Jill, volto a piantare questi fagioli magici in grado di far crescere una pianta altissima che arriva fino alla terra dei Giganti e all’Oca d’oro.
Ebbene, immaginiamo che Gatto, Kitty e Humpty costituiscano una società di fatto (leggi qui l’articolo sulla società di fatto) per difendere i Fagioli Leggendari.
Gatto, però, scopre che in realtà Humpty e Kitty sono in combutta con Jack e Jill e gli abitanti di San Ricardo per condurlo in paese e farlo arrestare. Il nostro Gatto con gli stivali decide, quindi, di recedere dalla società di fatto a suo tempo realizzata con Humpty e Kitty.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio che esprime la volontà del socio di abbandonare la compagine sociale ed è disciplinato dall'art. 2285 del codice civile, il quale, salvi i casi previsti nel contratto sociale (che ricordiamo non è previsto nel nostro caso trattandosi di una società di fatto) prevede due ipotesi di recesso:
- il recesso c.d. ordinario o ad nutum, quando la società sia stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Ad esempio, supponiamo che i nostri protagonisti abbiano costituito la loro società senza vincolo di durata o finché sia in vita Kitty;
- il recesso c.d. straordinario, quando sussista una giusta causa che non consente più la normale prosecuzione del rapporto sociale e che sia dovuta al comportamento degli altri soci. Gatto, infatti, a causa di un dissidio insanabile fra Kitty e Humpty (il tradimento da parte di costoro) decide di recedere dalla società.
In entrambi i casi di recesso è necessario che lo stesso sia comunicato agli altri soci, ma nel primo caso esso è efficace solo dopo il decorso di tre mesi dalla comunicazione. Inoltre, la legge non richiede una forma particolare per la comunicazione da parte del socio della propria volontà di uscire dalla società.
Al verificarsi di una delle causa di recesso sopra delineate, la quota del socio uscente deve essere liquidata in denaro secondo i criteri fissati di cui all'art. 2289 c.c..
La valutazione avviene sulla base della situazione patrimoniale della società alla data di scioglimento del rapporto sociale e il pagamento della quota deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, senza alcuna corresponsione di interessi.
Supponiamo, dunque, che il Gatto con gli stivali abbia per assurdo conferito alla società dei beni (i suoi stivali), egli non avrà diritto alla restituzione di quanto conferito e ciò per evitare che la società venga privata di beni che possano essere essenziali per i suoi scopi produttivi.