Nella fiaba di Peter Pan l'amata fatina Trilli, accecata dalla gelosia nei suoi confronti, tradisce lui e tutti i Bimbi Sperduti, confidando a Capitan Uncino, il punto esatto in cui si trova il loro nascondiglio.
Come visto nel nostro articolo sull'aggravante dei motivi obietti o futili ex art. 61 n. 1 c.p. (per rivedere l’articolo clicca qui), Trilli è infatti gelosa del rapporto fra Peter e Wendy e nel tentativo di "eliminare" la sua rivale, ripone, erroneamente, la propria fiducia nello spietato Capitan Uncino.
Resasi conto del suo errore e preoccupata per l'incolumità dei suoi compagni d'avventura, Trilli corre ad avvisare Peter dell'imminente scoppio della bomba, rischiando a sua volta di perdere la vita. Riuscendo a sopravvivere all'esplosione, affiancherà Peter Pan nella battaglia contro Capitan Uncino e i suoi pirati, riuscendo così a salvare i Bimbi Sperduti, Wendy e i suoi fratelli.
Ma se il "tradimento" di Trilli fosse un reato, la condotta da lei tenuta successivamente, potrebbe essere valutata ai fini della commisurazione della pena?
Ebbene, in questo caso, assume rilievo una delle tre ipotesi contemplate dall'art. 62 co. 1, n.6 c.p., sulle circostanze attenuanti comuni.
Nel dettato normativo, il legislatore ha individuato 3 ipotesi, di cui le prime due da compiersi prima del giudizio. Esse sono:
- La riparazione del danno deve avvenire attraverso il risarcimento di esso e, quando possibile, mediante restituzione. La Giurisprudenza ha precisato che deve trattarsi di un risarcimento volontario, effettivo, ed integrale. In ordine alla volontarietà, si ritiene che sia sufficiente la mera volontà, potendo quindi, il soggetto, agire per ragioni opportunistiche. Deve poi essere effettivo, nel senso che la parte lesa deve avere la concreta disponibilità, senza condizioni, della somma offerta, non essendo sufficiente un mero impegno per un successivo versamento. Il risarcimento, infine, deve essere integrale. Esso, cioè, deve consistere nella totale riparazione di ogni effetto dannoso, compreso il danno morale.
- La seconda ipotesi prevista è il ravvedimento operoso che si realizza quando il reo si adoperi in modo spontaneo ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Si deve trattare di una scelta spontanea dell'agente, che quindi non sia influenzata in alcun modo da fattori esterni che determinino una pressione psicologica sullo stesso. Le conseguenze dannose e pericolose del reato sono poi, strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificatamente tutelato dalla norma violata.
- L'ultima ipotesi contemplata dalla norma è, infine, di recentissima introduzione e prevede che il reo partecipi ad un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato e che il suddetto programma si concluda con esito riparativo. Si tratta di programmi che possono concludersi anche con l'assunzione, da parte dell'imputato, di impegni comportamentali. In quest'ultimo caso, però, l'applicazione dell'attenuante è subordinata alla valutazione da parte del giudice circa il rispetto dei suddetti impegni.
Ecco quindi come il comportamento di Trilli che si adopera per evitare la morte di Peter e tutti gli altri, rientri nella seconda ipotesi prevista dall'art. 62 co. 1 n. 6 c.p., quella di ravvedimento operoso.
La condotta di Trilli è infatti spontanea ed efficace ad elidere le conseguenze dannose del reato, riuscendo la piccola fatina a salvare la vita dapprima a Peter e poi a tutti gli altri Bimbi Sperduti.