Il sequel del film d'animazione "Pets 2" ci propone un nuovo piccolo grande protagonista: Liam, il figlio di Katie. La padrona di Max e Duke (Katie appunto), incontra un uomo di nome Chuk, lo sposa e con lui ha un figlio.
Max prova un iniziale senso di diffidenza nei confronti del cucciolo d'umano finché Liam non compie un gesto tanto inaspettato quanto amorevole. Lo guarda negli occhi e gli dice: "Max! Ti voglio bene, Max". E da quel momento qualcosa cambia. Max abbatte ogni barriera e inizia a prendersi cura di Liam, sviluppando nei suoi confronti un sentimento paterno e di protezione.
Man mano che Max e Liam passano del tempo insieme, però, il cagnetto comincia a diventare quasi paranoico dinanzi ai possibili pericoli a cui potrebbe essere esposto il suo "cucciolo di umano". Tutto del mondo esterno lo spaventa e sembra quasi che per Maxl'unica cosa da fare per evitare i "pericoli" del mondo, sia chiudere Liam in casa.
Persino quando vanno a fare una gita in campagna e Galletto (il fido e impavido cane di campagna dello zio di Katie) chiede "che ci fa quel bambino in gabbia? Ha qualcosa che non va? Ha la rabbia?", Max risponde: "Ah quello è Liam. A lui piace correre […]. Beh Liam è velocissimo. Se ti giri un attimo, sale su un albero […] beh potrebbe cadere e si potrebbe fare male. […] Io voglio proteggere Liam da…tutto".
Tuttavia vi siete mai chiesti se un comportamento così iperprotettivo possa integrare un reato? E quale?
Ebbene la risposta va ricercata nella sentenza della VI sezione della Corte di Cassazione n. 36503 del 2011 che ricomprende tale condotta nel concetto di maltrattamenti richiesto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. (per approfondire l’istituto clicca qui).
Quello che spiega la Corte è che non solo condotte che si qualificano per una chiara connotazione negativa (come quelle perpetrate dalla matrigna e dalle sorellastre nei confronti di Cenerentola) concorrono a configurare il delitto di maltrattamenti in famiglia, ma anche atteggiamenti iperprotettivi, qualificabili come eccesso di accudienza, di protezione e di cura.
È importante sottolineare che la decisione della Corte risulta funzionale non solo a meglio individuare quali siano le condotte ricomprese nel concetto di maltrattamenti (che può risultare pericolosamente ampio e potenzialmente lesivo del principio di determinatezza) ma anche a ribadire quale sia il bene giuridico tutelato dall'art. 572 c.p.. L'oggetto giuridico è quindi ravvisabile non solo nell'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche alla tutela della integrità psico-fisica delle persone individuate nella norma stessa, interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari.
Quindi la risposta alla nostra domanda iniziale è astrattamente positiva: il comportamento iperprotettivo di un genitore, può, in alcuni casi, costituire un reato.
Ma è sempre così? Davvero Max, che vuole proteggere Liam da qualsiasi cosa è imputabile del reato di maltrattamenti in famiglia. In questo caso si ritiene che la risposta debba essere negativa e questo fondamentalmente perché il comportamento apprensivo di Max non ha superato la c.d. "soglia minima di offensività" sia in termini modali che temporali.
Grazie all'aiuto di Galletto, infatti, impara a gestire le proprie paure, per sé stesso e nei confronti del piccolo Liam, cessando così i suoi atteggiamenti iperprotettivi e di ipercura ed anzi, imparando a sostenerlo nelle sfide quotidiane. Il suo comportamento, quindi, nel complesso non è mai stato talmente iperprotettivo da compromettere lo sviluppo psicologico, relazionale e fisico del suo "cucciolo di umano".