"Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri"- art. 833 c.c.
Lo scapolo Rudy, vive in un piccolo appartamento, parte di un complesso condominiale, a Londra vicino a Hyde Park. Ogni mattina, sia lui che il suo amato quadrupede Pongo, vedono i rispettivi vicini di casa portare a casa i propri amici cani: la signora incipriata con il barboncino, l’anziano signore col bulldog ed infine l’Artista con il bassotto.
Supponiamo ora che Rudy e l’Artista con il bassotto siano vicini di casa e vivano nello stesso condominio. In virtù del divieto di atti emulativi imposto dall’ordinamento, l'ampiezza del loro diritto di proprietà sancita dall'art. 832 c.c. subisce una limitazione, con lo scopo di impedire che la proprietà divenga strumento per danneggiare o infastidire gli altri.
Gli atti emulativi, quindi, altro non sono che atti di disposizione di beni, mobili o immobili, posti in essere con il solo intento di procurare un fastidio al nostro vicino.
Poniamo il caso che il condominio in cui vivono Rudy e l’Artista sia composto da quattro appartamenti, ciascuno dei quali dotato del proprio posto auto esterno. Un bel giorno Rudy, contrariato dalle lamentele dell’Artista per l’incessante abbaiare di Pongo, inizia a parcheggiare l'auto in modo da occupare due posti, fra cui quello dell’Artista. Si potrà ritenere atto emulativo?
Due sono gli elementi (oggettivi) che lo contraddistinguono:
- che l'atto rechi pregiudizio (o anche soltanto molestia ad altri);
- che si tratti di un atto che non arreca utilità al proprietario, ossia che non sia sorretto da nessuna "giustificazione utilitaristica" dal punto di vista economico e sociale (se risponde ad una utilità per il proprietario, non è illegittimo);
Questi elementi si devono fondere con un terzo, soggettivo, il c.d. animus nocendi (animo malizioso, che reca cioè segni di malevolenza), espressione di consapevolezza e volontà di nuocere ad altri, indispensabile affinché si configuri la condotta illecita.
Ricordiamo, in ogni caso, che l'atto emulativo deve realizzarsi con una condotta positiva non potendo consistere in una mera omissione, o astensione: non basterebbe, ad esempio, che Rudy non tagliasse i rami del proprio albero che stanno oscurando la vista alla vicina.
Secondo le regole generali sulla distribuzione dell'onere della prova, la prova dell'esistenza di un atto emulativo incombe su colui che se ne ritiene danneggiato. Tuttavia la dimostrazione che il danno deriva da un atto di emulazione non è delle più semplici poiché si tende, per lo meno in via presuntiva, a riconoscere la legittimità degli atti di esercizio del proprietario.
Infine, le conseguenze dell'atto emulativo, quale illecito, possono essere diverse. Il proprietario può essere condannato a rimuovere ciò che ha fatto; a desistere, nel futuro, dalla sua condotta illegittima; al risarcimento del danno arrecato.
Nel nostro esempio, con apposito provvedimento l'autorità giudiziaria impedirà a Rudy di occupare due posti auto contemporaneamente e lo condannerà a risarcire il danno alla vicina Artista.