L'art. 628 co. 1 c.p. dispone che "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500".
Nel mondo delle fiabe i membri della Banda Bassotti sono dei rapinatori un po’ goffi che vivono ai confini di Paperopoli ed il loro bersaglio prediletto è il deposito colmo di monete d'oro del ricchissimo Paperon de' Paperoni, in cui si intrufolano, scassinando ed eludendo (anche se di rado) potenti mezzi di sorveglianza e sicurezza.
Il reato di rapina è un reato complesso e ciò significa che non troveremo un solo tipo di condotta; infatti, esso si compone sia della condotta del furto sia della violenza o della minaccia affinché l'agente si appropri del bene altrui. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque e ciò vale anche per il soggetto passivo.
In merito alla violenza è necessario fare una distinzione: si ha violenza propria quando l'agente utilizza forza ed energie fisiche direttamente sulla persona vittima del reato o sulle cose che quest'ultima detiene per imporre il suo controllo su di esse; si ha violenza impropria quando viene adoperato ogni tipo di mezzo utile ed idoneo a rendere del tutto inutile l'autodeterminazione del soggetto rapinato.
Dalla violenza va invece distinta la minaccia che rappresenta quel tipo di condotta che ha come finalità l'afflizione di un danno ingiusto e di una certa portata alla vittima designata, tramite appunto minacce verbali e fisiche tali da non permettergli di autodeterminarsi.
Pertanto, la ratio dell'art. 628 c.p. è quella di tutelare l'interesse patrimoniale ed al contempo la sicurezza e la libertà individuali del singolo poiché entrambi gli aspetti compongono il bene giuridico leso dalle condotte tipiche della rapina.
Paperon de' Paperoni ha infatti bisogno di esser tutelato tanto nella conservazione del suo patrimonio quanto nella sua sicurezza personale. Pensiamo ad una delle rapine ad opera della Banda Bassotti che svuota il deposito di monete del ricco papero scavando un tunnel al di sotto di esso fino al punto di farlo sprofondare.
Un evento di questo tipo è di certo da considerare pericoloso non solo per l'interesse economico di Paperon de' Paperoni ma anche e soprattutto per le sue incolumità e sicurezza personale, messe duramente a repentaglio dalle azioni compiute dalla banda.
Il primo comma dell'art. 628 c.p. però analizza principalmente la cosiddetta rapina propria, la cui caratteristica è l'utilizzo di violenza o minaccia per appropriarsi della cosa altrui a scapito di ogni tentativo di resistenza alla condotta posta in essere dall'agente.
Per aversi rapina propria è necessario il dolo specifico cioè ottenere un ingiusto profitto. Il suo momento consumativo corrisponde all'impossessamento della cosa altrui in quanto risultano compiuti tutti gli elementi costitutivi del reato.
L'art. 628 co. 2 c.p., invece, disponendo che "alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità" prevede la cosiddetta rapina impropria in cui le condotte di violenza o minaccia avvengono in un momento successivo alla sottrazione della cosa altrui.
Per la rapina impropria il dolo è specifico sia in riferimento alla volontà di ottenere un ingiusto profitto sia all'utilizzo della violenza al fine ulteriore di assicurarsi – o assicurare ad altri – l’impunità ai fini della pena.
Dobbiamo però ammettere che la maggior parte dei piani della Banda Bassotti non sono altro che dei tentativi di rapina ai danni di Paperone in quanto molto spesso vanno in fumo.
E bene, il tentativo di rapina è possibile nel solo caso di rapina propria cioè quando l'agente compie atti violenti o minacciosi senza però riuscire ad impossessarsi della cosa altrui.
Non può configurarsi tentativo per la rapina impropria perché se gli atti di violenza o minaccia venissero posti dopo aver sottratto la cosa altrui, la rapina sarebbe consumata; invece, in assenza di violenza o minaccia si compirebbe una condotta diversa, tipica del furto.
(A tal proposito vi consiglio la lettura dell'articolo in pillole con protagonista Lupin III, il ladro gentiluomo che potete trovare qui)
L'art. 628 co. 3 c.p. prevede infine delle circostanze aggravanti speciali come, ad esempio, nel caso in cui la rapina sia realizzata con armi o inscenata da più persone riunite: ciò che è importante è che tali circostanze possono concorrere tra di loro.
E' perciò facile immaginare che i simpatici e goffi componenti della Banda Bassotti potrebbero ricevere un significativo aumento di pena!