"Tagliatele la testa!!!"
Mia cara, irascibile, Regina di Cuori, prima che la piccola Alice sconti la sua pena, occorre prima farle un processo (o almeno un "processetto", come suggerisce il Re).
Siamo nell'aula del tribunale dove l'imputata è accusata di aver spinto Sua Maestà ad una partita a croquet e quindi di averla stuzzicata, tormentata e annoiata "causando alla Regina la perdita delle staffe!".
A ben vedere, si può dire che Alice sia stata convenuta in giudizio per il risarcimento di un danno non patrimoniale. Vediamo perché.
Come spiegato in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c. uno dei concetti chiave in materia di illecito risulta proprio essere quello di "danno ingiusto": nozione che tutelava, in principio, i soli diritti soggettivi (tra questi, i diritti della persona e i diritti patrimoniali) per poi espandersi ed assumere un carattere "atipico", non predefinito, contenente gli interessi più diversi.
Entro questo quadro ritroviamo la classica distinzione tra l'art. 2043 c.c. (danno patrimoniale) e l'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).
La categoria dei danni non patrimoniali individua quei pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti che non si possono dire qualificati da un rilievo economico o, in altri termini, consistenti nelle sofferenze provate dal soggetto danneggiato. Si può capire come, per loro stessa natura, tali ipotesi non si prestino ad una facile valutazione economica: la liquidazione di questo danno è, pertanto, affidata alla valutazione equitativa del giudice.
Benché in sede di giudizio venga riconosciuto in un'unica somma, il danno ex 2059 c.c. si compone di una serie di sotto-voci, elaborate da dottrina e giurisprudenza dopo un lungo percorso:
- Danno biologico: detto anche bio-psichico, ossia quel danno che deriva da un "fermo immagine", una fotografia, dello stato di salute derivante dall'evento e suscettibile di accertamento medico-legale.
Se la Regina fosse stata colpita con forza durante la partita subendo un forte trauma alla spalla, grazie ad una valutazione medica espressa in percentuale di invalidità (temporanea o permanente) si vedrebbe riconoscere una somma corrispondente proprio al danno biologico.
Il criterio di calcolo seguito per questo tipo di lesioni è stato individuato nelle c.d. "Tabelle di Milano", predisposte dal Tribunale di Milano e ormai assunte da tempo come parametro nazionale per gli indennizzi. In tal senso l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato per garantire, attraverso l'applicazione di queste tabelle, una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio dinanzi a casi simili.
- Danno morale: questa tipologia racchiude quel pregiudizio derivante da una sofferenza mentale. Non di rado infatti, in ipotesi di danni gravi, alla sofferenza fisica si accompagna quella psicologica.
Nel nostro caso, è possibile immaginare che se a seguito dell'accaduto la Regina perdesse l'uso del braccio ne conseguirebbe, quasi necessariamente, una sofferenza di questo tipo: la sua integrità fisica è compromessa per sempre.
- Danno esistenziale: rappresenta forse il caso più complesso da valutare.
Il danno esistenziale consiste in quella categoria non patrimoniale che comporta un'alterazione negativa della qualità di vita. Quando il sinistro, l'evento dannoso, produce conseguenze così gravi da trasformare in senso peggiorativo l'esistenza del danneggiato, possiamo dire che sussiste un danno esistenziale.
Non potremmo sostenere un deterioramento consistente della qualità della vita della Regina se quella fosse stata l'unica partita della sua vita; diversamente, Sua Maestà subirebbe sicuramente un danno esistenziale se fosse giocatrice incallita di croquet (tanto a livello professionale, quanto dilettantistico). Ciò che rileva è la sua passione per lo sport, se la frequenza con cui lo pratica è tale da migliorare significativamente il suo tempo libero.
A seguito della seria lesione al braccio non potrà più praticare il suo gioco prediletto: questo può ritenersi un evento tale da modificare la sua quotidianità, ma anche la sua (irruenta) personalità e, pertanto, suscettibile di essere corrisposto come risarcimento.