In un bosco incantato la principessa Biancaneve, persa e spaventata, scappava da un cacciatore che le aveva rivelato il piano, escogitato dalla sua malvagia matrigna, di ucciderla.
Durante la fuga la principessa scoprì una piccola casetta nella radura all'interno della quale abitavano Sette Nani, i quali le offrirono riparo e protezione. Biancaneve per ringraziarli di tale ospitalità si offrì di cucinare e prendersi cura della loro abitazione.
"Ehi Hooooo! Ehi Hooooo! Andiam a lavorar…": i sette nani, di giorno, lavorano nella vicina miniera mentre la principessa rassetta la casa preparando dei pasti deliziosi e la sera si divertono un sacco tutti insieme a raccontarsi storie e filastrocche.
A ben vedere l'istituto della società cooperativa può rispecchiare la vita dei nostri protagonisti. L'art. 2511 del c.c. definisce la cooperativa come una "società a capitale variabile con scopo mutualistico".
È un'impresa, quindi, formata da almeno tre persone, i soci, che si uniscono per realizzare scambi a condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbero sul libero mercato se agissero in autonomia. Il principale elemento che contraddistingue le cooperative dagli altri tipi societari è lo scopo-fine mutualistico agendo la medesima non per finalità lucrative, bensì per finalità mutualistiche. Allo stesso modo accade nella nostra fiaba ove Biancaneve e i Sette Nani collaborano insieme volontariamente per soddisfare bisogni culturali, economici e sociali.
La mutualità delle cooperative consiste, infatti, nella c.d. gestione di servizio e nel dovere per la cooperativa di intrattenere contratti, scambi, rapporti mutualistici con e in favore dei propri soci. A seconda del tipo di rapporto mutualistico che c'è tra la cooperativa ed il socio si individuano:
1) cooperative di utenza, quando i soci sono consumatori di beni acquistati dalla cooperativa o utenti di servizi che questa offre. Ad esempio, Biancaneve e i Sette Nani sono al tempo stesso i soci e i soggetti che usufruiscono dei beni o servizi prodotti dall’impresa sociale;
2) cooperative di lavoro, quando i soci si uniscono per creare condizioni di lavoro migliori ed in questo caso si parla di "socio lavoratore". Supponiamo che la nostra Biancaneve e i Sette Nani si associano per fornire occasioni di lavoro ai membri della cooperativa (ad esempio, nei settori dei trasporti, dell’edilizia, delle pulizie o della ristorazione). Qui l’elemento peculiare è rappresentato dalla particolare natura che connota lo scambio mutualistico tra i soci (Biancaneve e i Sette Nani) e la cooperativa incentrato nell’attività di lavoro che i soci prestano nell’ambito della cooperativa stessa;
3) cooperative di supporto, quando le cooperative vendono sul mercato beni e servizi offerti dai soci che ne fanno parte. Immaginiamo la nostra fiaba come una cooperativa agricola, dove Biancaneve e i Sette Nani lavorano le proprie terre e producono more. Ognuno raccoglie le more per conto suo, poi ognuno le conferisce alla cooperativa per la produzione e la distribuzione sul mercato di marmellata di more ottenuto alle migliori condizioni economiche possibili.
L'importante è che la cooperativa (costituita da Biancaneve, Mammolo, Brontolo, Eolo, Pisolo, Dotto, Gongolo e Cucciolo) si sforzi di scambiare con i soci a condizioni migliori (minore spesa o maggiore retribuzione per il socio) di quelle del mercato, cioè in loro favore (vantaggio mutualistico). Tale vantaggio è la ragione per cui i soci costituiscono o partecipano a cooperative e non si rivolgono invece al mercato.
Il risultato economico perseguito è quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico conseguendo un risparmio di spesa per i beni o servizi acquistati dalla propria società o una maggiore retribuzione per i servizi prestati alla stessa.
La legge, poi, consente accanto ai soci cooperatori anche la presenza di soci sovventori (non specificamente interessati alle prestazioni mutualistiche, ma il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischi necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa).
Le cooperative possono essere a mutualità pura (solo scambi mutualistici con i soci, senza perciò impiegare al lavoro terzi non soci o senza rifornire terzi non soci o acquisire fattori della produzione da terzi non soci), a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente e solo le seconde possono rientrare in un regime fiscale agevolato. Invero, il requisito della prevalenza richiede che la cooperativa nello svolgimento della sua attività:
– la svolga prevalentemente in favore dei suoi soci (consumatori o utenti);
– usi prevalentemente beni e servizi prodotti e offerti dai suoi soci;
– si avvalga prevalentemente delle prestazioni lavorative dei suoi soci.
Lo scopo mutualistico, sebbene distinto dallo scopo lucrativo (che consiste nello svolgere un'attività d'impresa per ricavarne utili da destinare a remunerazione del capitale conferito dai soci) è comunque uno scopo economico (minore spesa o maggiore guadagno) ed egoistico.
Il capitale delle cooperative non gioca quel ruolo di garanzia minima dei creditori ed organizzativo che ha invece nelle società di capitali essendo la cooperativa una società a forte impronta personale e incentrata sullo scambio mutualistico. La persona del socio, infatti, rileva in quanto partecipante allo scambio mutualistico. Pertanto il capitale, essendo variabile, non è determinato in un ammontare stabilito e l'ingresso di nuovi soci non comporta una modifica dell'atto costitutivo: è il c.d. principio della porta aperta.