Avevamo lasciato il giovane Aladdin in fuga, dopo aver rubato il tozzo di pane al mercato cittadino (clicca qui per scoprire i fondamenti dello stato di necessità).
Affinché la condotta possa essere scriminata dallo stato di necessità, l’art. 54 c.p. richiede che ci siano, da un lato, una situazione di pericolo e, dall’altro lato, un’azione lesiva necessitata. Questi due poli della scriminante devono avere precise caratteristiche.
Quanto al primo polo, il pericolo deve essere attuale. La giurisprudenza, però, ritiene tutelabile anche lo stato di necessità "anticipato": in questo caso, il pericolo non è imminente ma è comunque opportuno agire anticipatamente, per impedire l'aggravamento delle potenzialità lesive della situazione pericolosa. Questo potrebbe essere il caso di Aladdin: il giovane non è in imminente pericolo di vita ma l'attesa potrebbe rendere questo pericolo inevitabile.
Inoltre, l'oggetto del pericolo deve essere un danno grave alla persona e non un diritto patrimoniale. Fra i diritti meritevoli di tutela rientra certamente la vita.
Ancora, l'autore del reato non deve avere un particolare dovere di esporsi al pericolo e il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall'autore del reato: si trova in questa situazione colui che, con dolo o colpa, realizza la causa del pericolo. Secondo la giurisprudenza, rileva solo la situazione pericolosa cui immediatamente si ricollega il danno e i suoi lontani antecedenti. Ciò significa che se Aladdin si fosse ritrovato in stato di bisogno per aver sperperato tutti i suoi averi consapevolmente, potrebbe comunque invocare lo stato di necessità per salvarsi la vita.
Quanto al secondo polo della scriminante, l'azione lesiva necessitata, la reazione lesiva deve essere proporzionata al pericolo: sussiste rapporto di proporzione fra fatto e pericolo se il bene minacciato prevale rispetto a quello sacrificato o, almeno, gli equivale.
Nella vicenda che ha come protagonista il giovane di Agrabah, c'è il rapporto di proporzionalità, dal momento che vengono in conflitto un bene personale (la vita di Aladdin e dei bambini a cui offre il pane) e il patrimonio altrui leso dal furto (quello del panettiere).
Infine, l'azione lesiva di chi reagisce al pericolo deve essere costretta e assolutamente necessaria per salvarsi (deve essere “non altrimenti evitabile”). La Corte di Cassazione dà un'interpretazione molto rigorosa di questo requisito: il pericolo non altrimenti evitabile è dovuto ad una necessità inderogabile e cogente di provvedere alla tutela del bene mediante la condotta criminosa, senza altra alternativa.
Ne consegue che la scriminante in esame non è applicabile ai casi di bisogno economico, quale è quello di Aladdin: in uno stato di diritto, ispirato alla logica della solidarietà, alle carenze economiche si potrebbe far fronte attraverso la moderna organizzazione sociale, che tutela gli indigenti, eliminando per questi il pericolo di restare privi di quanto occorre per il sostentamento. La commissione del furto non è inevitabile: al contrario, è altrimenti evitabile grazie all'intervento dello Stato.
Quindi, caro Aladdin, non solo sarai punibile perché la tua condotta non è scriminata dalla legittima difesa, ma dovrai anche indennizzare il panettiere a cui hai sottratto il pane. Meno male che ora sei un principe!