I Puffi sono piccole creature blu che abitano Pufflandia, una foresta invisibile agli occhi degli uomini. Nelle caratteristiche casette a forma di fungo abitano i nostri simpatici protagonisti: Puffetta, Brontolone, Tontolone, Coraggioso, Quattrocchi… e Grande Puffo, il saggio della comunità. La predetta comunità è quella che oggi nel diritto societario possiamo definire come una società di fatto.
Invero, si ha una società di fatto quando due o più soggetti, senza aver concluso tra loro un apposito contratto, esercitano comunque un'attività in forma di società, vale a dire esercitando in comune un'attività economica.
Ciò che caratterizza la società di fatto è che essa opera tacitamente sulla base dei soli comportamenti dei soggetti coinvolti. Deve, quindi, reperirsi sia l'elemento oggettivo (il conferimento dei beni per svolgere attività) sia un elemento soggettivo (la comune intenzione dei partecipanti di collaborare).
Pertanto, ci si trova di fronte a comportamenti e fatti che, nel loro complesso, risultano idonei a rendere manifesta l'intenzione di investire beni o risorse per gestire un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella dei singoli soggetti.
I Puffi richiamano proprio questo istituto ove, senza sottoscrivere alcun contratto, ma dai loro semplici comportamenti concludenti emerge inequivocabilmente la volontà di costituire un rapporto sociale. Possiamo interpretare la società dei Puffi come un’applicazione del modello di vita societario ove i singoli abitanti di Pufflandia sono differenziati in funzione della professione svolta o di altre peculiarità: Puffo Pigrone ama dormire; Puffo Burlone ama regalare pacchi esplosivi o scherzosi; Puffo Inventore si distingue per la matita sempre sull’orecchio; Puffo Quattrocchi ha gli occhiali e contesta sempre tutto etc….
La legge non fornisce alcuna indicazione circa l'ambito di applicazione della società di fatto, in quanto non esiste una categoria giuridica di questo tipo di società.
È una società irregolare, in quanto non è iscritta nel registro delle imprese ed è regolata dalle norme della società in nome collettivo irregolare e società semplice se svolge, rispettivamente, attività commerciale o non commerciale. Sono escluse le società di capitali, le quali esistono giuridicamente ed acquistano la personalità giuridica solo con l'iscrizione nel Registro delle imprese (c.d. pubblicità costitutiva).
Infine, quanto alla responsabilità dei soci verso terzi, l'apparenza del vincolo sociale è tale da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento dell'esistenza della società (la c.d. società apparente) ed è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ex art. 2297 c.c..