Nella cittadina di Zootropolis, la poliziotta Judy Hopps deve risolvere il mistero legato alla improvvisa scomparsa di ben quattordici predatori.
Durante le indagini riceve una soffiata da parte di una pantera: uno dei predatori scomparsi, la lontra Otteron, era stata vista per l’ultima volta a bordo di una limousine, dove era diventata improvvisamente "selvaggia" e aveva aggredito l'autista. Subito dopo l'attacco, aveva menzionato gli "ululatori notturni".
In un primo momento Judy pensa che gli ululatori notturni siano dei lupi ma scopre poi che si tratta in realtà di fiori tossici che hanno gravi effetti stupefacenti su qualsiasi tipo di mammifero: la coniglietta scopre così un'organizzazione criminale guidata dalla pecorella Dawn Bellwether, nuovo sindaco di Zootropolis, che aveva l'obiettivo di instaurare una supremazia di prede.
A questo scopo, il montone Doug, in un laboratorio nascosto nel tunnel della metropolitana, creava una droga illegale fatta da ululatori notturni, che sparava poi contro i predatori con una pistola a dardi. In questo modo i predatori diventavano aggressivi e Bellwether poteva convincere tutta la popolazione che i predatori non possono che essere pericolosi e imprevedibili.
Abbiamo già visto che una simile condotta è rilevante ai sensi dell'art. 416 c.p. ma c'è un'altra norma che bisogna esaminare quando l'associazione per delinquere è finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si tratta dell'art. 74 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti), secondo il quale:
"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni."
Vi ricordate quali erano gli elementi costitutivi del delitto associativo? Erano, sul piano oggettivo:
– la partecipazione di tre o più persone, che si accordano allo scopo di commettere una pluralità di delitti;
– un vincolo associativo tendenzialmente stabile;
– una struttura organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi;
– l'indeterminatezza del programma criminoso.
Sul piano soggettivo, invece, la norma richiede la c.d. affectio societatis, ossia la volontà e coscienza di prender parte ad un sodalizio criminoso destinato a commettere una serie indeterminata di delitti.
Se avete bisogno di un piccolo ripasso vi consiglio di rileggere qui gli elementi costitutivi del delitto associativo perché oggi vedremo insieme solo le particolarità della normativa contenuta nel D.P.R. 309/1990.
Infatti, il delitto previsto dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/90 costituisce norma speciale rispetto all’art. 416 c.p., perché aggiunge, a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere che abbiamo già visto, quello specializzante della natura dei reati fine programmati, che devono essere quelli previsti dall’art. 73 dello stesso T.U. Stup.
In altre parole, tra la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e quella di cui all'art. 74 DPR 309/90, sussiste un rapporto di specialità: il legislatore sceglie di punire con il più grave trattamento sanzionatorio sancito dalla norma in esame l'associazione a delinquere che venga costituita con lo specifico scopo di realizzare i delitti in materia di stupefacenti, nel nostro caso produrre gli ululatori notturni.
Per capire il motivo di questo inasprimento sanzionatorio bisogna prendere in considerazione il bene giuridico tutelato: si tratta della salute e della sicurezza pubbliche, minacciate dalla diffusione di sostanze che non solo sono nocive per le persone (o, nella nostra fiaba, per i predatori) ma ha anche un effetto criminogeno. I nostri predatori, infatti, sono spinti dall'ululatore notturno ad essere aggressivi e a cercare il confronto, anche violento, con gli altri animali, che spesso rimangono feriti: pensiamo, ad esempio, a quando la pantera Manchas attacca improvvisamente Judy e Nick dopo essere stata colpita da una freccia scagliata da Doug.
Ciò che deve essere dimostrato è, in particolare, che gli associati – nel nostro caso le pecore guidate dalla Bellwether – vogliono commettere uno dei delitti indicati nell'art. 73 del T.U. Stup. che punisce molteplici condotte.
Fra queste, ad esempio, vengono punite la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o la messa in vendita, la cessione, la distribuzione.
Ebbene il sodalizio guidato dalla apparentemente sprovveduta pecorella Bellwether sembra essere finalizzato alla fabbricazione di una sostanza psicotropa: il montone Doug, infatti, ha il compito di creare questa potente droga estraendola da fiori tossici noti come ululatori notturni e di iniettarla, in un secondo momento, ai predatori.
Sul piano soggettivo, è evidente che i nostri protagonisti hanno la volontà e la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso destinato a commettere il delitto di fabbricazione di sostanze psicotrope: hanno quindi la c.d. affectio societatis.
Nella fiaba non emergono molti dettagli sulla struttura dell'associazione ma possiamo immaginare che Dawn Bellwether sia la promotrice nonché la finanziatrice del sodalizio.
Più difficile sembra il ruolo di Doug: secondo voi è un mero partecipe, nel senso che si limita a dare contributo alla vita e all’azione dell’associazione criminale, o ha un ruolo direttivo o magari organizzativo? Da quello che sembra emergere dalla fiaba, l'unica vera pecorella a rivestire un ruolo apicale è la Bellwether, quindi Doug potrebbe rispondere solo per la partecipazione. Anche se rimane il dubbio che possa essere un organizzatore.
Gli altri montoni che sono insieme a Doug nel laboratorio sono, verosimilmente, dei meri partecipi.
Perchè è così importante capire il ruolo rivestito da ciascun ovino nel sodalizio? Avete fatto caso al trattamento sanzionatorio? È forse il più severo che il nostro ordinamento conosce: i promotori, costitutori, direttori, organizzatori e finanziatori sono puniti, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione non inferiore a 20 anni; i partecipi, invece, con la reclusione non inferiore a 10 anni.
Sembrerebbe quindi mettersi molto male per il nostro sodalizio criminoso che, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 74 T.U. Stup., dovrà rispondere anche dei singoli reati-scopo, come ad esempio le lesioni cagionate ai predatori colpiti dalle frecce.
Con la vicenda della scaltra Bellwether siamo giunti a metà del nostro viaggio attraverso i delitti associativi. Siete curiosi di sapere in quale fiaba c'è un'associazione di tipo mafioso? Lo scopriremo insieme fra qualche settimana.